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7 Giugno 2024
4 Minuti di lettura

Imposta straordinaria per le banche: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

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Nella circolare firmata il 23 febbraio, vengono forniti chiarimenti sul calcolo e pagamento dell’imposta straordinaria per le banche, oltre alle modalità di costituzione della riserva non distribuibile che permette di evitare il versamento.

Pubblicata il 23 febbraio 2024, la circolare n. 4/E, firmata dal direttore dell’Agenzia Ruffini, fornisce le indicazioni sull’imposta straordinaria imposta alle banche dall’articolo 26 del decreto legge n. 104/2023 (decreto “Asset”), convertito con modifiche nella legge n. 136/2023.

Soggetti d’imposta straordinaria bancaria

Soggetti all’imposta sono sia le banche residenti sia le stabili organizzazioni di banche non residenti, autorizzate a svolgere attività bancaria e iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del Testo unico bancario (TUB). La base imponibile si calcola come la differenza positiva tra il margine d’interesse dell’esercizio precedente al 1° gennaio 2024 (esercizio 2023) e il margine d’interesse dell’esercizio precedente al 1° gennaio 2022 (esercizio 2021), incrementato del 10%. Su questa differenza si applica un’aliquota del 40%, ottenendo l’imposta “teorica”. Questo importo va confrontato con lo 0,26% dell’esposizione al rischio su base individuale, determinato secondo il Regolamento UE n. 575/2013 (CRR), riferito alla chiusura dell’esercizio precedente al 1° gennaio 2023 (esercizio 2022). L’imposta straordinaria è dovuta per l’importo minore tra l’imposta “teorica” e il limite legato all’attivo ponderato.

Riferimento alla circolare della Banca d’Italia

Il margine d’interesse considerato è quello riportato nella voce 30 del conto economico conforme alla circolare della Banca d’Italia n. 262/2005. Deve essere considerato nella sua totalità, senza aggiustamenti.

Poiché il CRR generalmente non richiede la comunicazione dell’esposizione al rischio su base individuale, i soggetti passivi dell’imposta devono fornire questa informazione nella dichiarazione.

Per chi ha l’esercizio coincidente con l’anno solare e approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura, l’imposta va versata entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno è festivo). Se si avvalgono del maggior termine per l’approvazione del bilancio, il pagamento deve avvenire entro il mese successivo all’approvazione, al massimo entro il 31 luglio 2024.

Codici tributo per il versamento dell’imposta

Con la risoluzione del 24 gennaio 2024, n. 7/E, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento dell’imposta straordinaria.

In alternativa al pagamento, che può avvenire anche mediante compensazione, l’assemblea può deliberare di destinare a una riserva non distribuibile un importo pari almeno a due volte e mezza l’imposta straordinaria, durante l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio precedente al 1° gennaio 2024. La costituzione e le movimentazioni di tale riserva devono essere chiaramente evidenziate nella nota integrativa al bilancio e nel modello Redditi società di capitali.

Non è possibile un pagamento parziale dell’imposta con contestuale costituzione della riserva per la quota parte non pagata.

Le banche che nell’esercizio precedente al 1° gennaio 2024 hanno avuto utili inferiori a due volte e mezzo l’imposta, devono utilizzare questi utili per costituire la riserva, integrandola con utili degli esercizi precedenti e altre riserve disponibili; in caso di perdite, si utilizzano le riserve disponibili secondo lo stesso ordine.

La circolare fornisce anche istruzioni operative per gli Uffici in caso di operazioni straordinarie successive alla costituzione della riserva.

Se la riserva viene distribuita, l’imposta è dovuta con gli interessi calcolati annualmente al tasso sui depositi overnight presso la Banca Centrale Europea, e deve essere versata entro 30 giorni dall’approvazione della delibera di distribuzione. L’obbligo di versamento si ripristina anche se la riserva viene indirettamente attribuita ai soci. Anche una distribuzione parziale della riserva comporta il pagamento dell’intera imposta, maggiorata degli interessi. Tuttavia, l’utilizzo della riserva per coprire eventuali perdite non comporta l’imposta straordinaria. Se ci sono altre riserve disponibili, l’uso della riserva per perdite trasferisce il vincolo di indistribuibilità su queste altre riserve.

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