Con la risposta n. 3 del 27 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti rilevanti sul corretto trattamento fiscale di una specifica voce presente nel bilancio dei fondi pensione, denominata “Risconto contributi per copertura oneri amministrativi”. L’intervento interpretativo si inserisce nel quadro delle regole che disciplinano la fiscalità delle forme di previdenza complementare e risponde a un quesito presentato da un’associazione di categoria che rappresenta i fondi pensione.
Il chiarimento dell’amministrazione finanziaria riguarda in particolare la qualificazione fiscale di questa voce contabile e la sua eventuale inclusione o esclusione dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva prevista per i fondi pensione. Il tema ha una notevole rilevanza operativa, poiché incide direttamente sulla determinazione del risultato netto maturato dal fondo e, quindi, sull’imposizione fiscale applicabile.
Il ruolo dei contributi destinati agli oneri amministrativi
Per comprendere la questione è necessario partire dalla struttura dei contributi versati dagli aderenti ai fondi pensione. Una parte delle somme conferite non è destinata alla formazione della posizione individuale dell’iscritto, ma serve a coprire i costi amministrativi e gestionali del fondo, quali spese di organizzazione, comunicazione, gestione operativa e promozione.
Tali contributi, spesso indicati anche come quote associative o contributi per spese amministrative, sono previsti dagli statuti o dai regolamenti delle singole forme pensionistiche e vengono generalmente trattenuti direttamente dai versamenti contributivi effettuati dagli aderenti.
Secondo le indicazioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, meglio nota come Covip, questi importi:
- non vengono accreditati sulle posizioni individuali degli iscritti
- non generano l’assegnazione di quote del fondo
- confluiscono nel saldo della gestione amministrativa del fondo pensione
In tale saldo rientrano tutte le spese sostenute per il funzionamento dell’ente, ad eccezione di quelle direttamente collegate alla gestione finanziaria degli investimenti.
Il problema delle eccedenze rispetto alle spese sostenute
In alcune circostanze, soprattutto nella fase iniziale di attività di un fondo pensione, può accadere che le quote associative incassate nell’esercizio risultino superiori alle spese amministrative effettivamente sostenute nello stesso periodo.
La Covip aveva già affrontato questa situazione in una comunicazione del 1999, evidenziando che tali eccedenze possono verificarsi soprattutto in presenza di spese di promozione o di impianto che si distribuiscono su più esercizi. In questi casi, per preservare la destinazione originaria delle somme raccolte, può essere opportuno rinviare contabilmente l’utilizzo di una parte dei contributi al periodo successivo.
Per rendere trasparente questa operazione contabile, la Covip ha indicato la necessità di istituire una voce specifica denominata “Risconto contributi per copertura oneri amministrativi”.
Questa voce deve essere:
- inserita nel conto economico all’interno del saldo della gestione amministrativa;
- indicata nello stato patrimoniale tra le passività della gestione amministrativa;
- adeguatamente illustrata nella nota integrativa al bilancio.
Il risconto rappresenta dunque la quota di contributi amministrativi incassati ma non ancora utilizzati, che verranno destinati a coprire costi previsti negli esercizi successivi.
Il regime fiscale dei fondi pensione
Dal punto di vista tributario, le forme pensionistiche complementari sono assoggettate a un regime di imposizione sostitutiva disciplinato dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005.
La norma stabilisce che i fondi pensione devono applicare un’imposta sostitutiva pari al 20% sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta.
Per determinare tale risultato occorre fare riferimento al valore del patrimonio netto del fondo, applicando alcuni correttivi previsti dalla prassi amministrativa. In particolare, come chiarito dalla circolare n. 70 del 2007, che ha confermato l’impostazione già contenuta nella circolare n. 29 del 2001, nel caso dei fondi pensione aperti in regime di contribuzione definita:
- il patrimonio netto deve essere diminuito dei contributi versati dagli aderenti;
- devono essere sottratte anche le somme trasferite da altre forme pensionistiche.
Un aspetto importante riguarda proprio i contributi versati: essi devono essere considerati al lordo delle quote destinate alla copertura delle spese amministrative. Questo perché, ai fini fiscali, la deducibilità compete sull’intero importo versato alla forma pensionistica, anche se una parte di esso viene utilizzata per sostenere costi organizzativi del fondo.
La questione posta all’Agenzia delle Entrate
L’associazione che ha presentato l’istanza di interpello ha chiesto all’amministrazione finanziaria di chiarire due aspetti principali.
In primo luogo, se la voce contabile “Risconto contributi per copertura oneri amministrativi” debba essere considerata estranea alla base imponibile dell’imposta sostitutiva del 20%.
In secondo luogo, sono state richieste indicazioni sulle modalità di rappresentazione in dichiarazione dei redditi nel caso in cui si considerino fiscalmente deducibili soltanto i contributi effettivamente utilizzati per le spese amministrative, con eventuale tassazione della parte eccedente.
Per quanto riguarda gli adempimenti dichiarativi, l’imposta sostitutiva dovuta dai fondi pensione deve essere indicata nel Quadro RI del modello Redditi ENC, il modello dichiarativo destinato agli enti non commerciali.
Il parere dell’Agenzia: esclusione dalla base imponibile
Nella risposta fornita, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il risconto dei contributi destinati agli oneri amministrativi non deve essere incluso nella base imponibile dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 252/2005.
La ragione di questa esclusione risiede nella natura stessa di tali contributi: essi non costituiscono un rendimento finanziario del fondo, né incidono direttamente sulla formazione delle posizioni individuali degli iscritti. Si tratta piuttosto di somme raccolte per coprire costi amministrativi e che, nel caso del risconto, risultano semplicemente rinviate a esercizi futuri.
Pertanto, tali importi non concorrono alla determinazione del risultato netto maturato e non devono essere assoggettati all’imposta sostitutiva del 20%.

La condizione per evitare abusi della disciplina
L’amministrazione finanziaria ha tuttavia sottolineato una condizione fondamentale per evitare utilizzi distorti di questa voce contabile.
In linea con le indicazioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l’ammontare del risconto deve essere strettamente collegato a costi effettivamente programmati, ma non ancora sostenuti.
In altre parole, il risconto può essere iscritto in bilancio solo per la parte di contributi che eccede temporaneamente le spese amministrative previste nel budget dell’esercizio, e non come strumento per accumulare risorse in modo arbitrario.
Per garantire la trasparenza dell’operazione:
- l’importo del risconto deve corrispondere a spese preventivate nel budget ma non ancora sostenute;
- tali informazioni devono essere esplicitate nella nota integrativa al bilancio;
- gli aderenti al fondo devono essere informati tramite un’apposita comunicazione che spieghi le ragioni dello scostamento tra contributi incassati e costi sostenuti.
Programmazione del budget e gestione prudente del fondo
Un ulteriore elemento richiamato dall’Agenzia riguarda la programmazione finanziaria degli esercizi successivi. Nella predisposizione del budget del periodo d’imposta seguente, il fondo pensione dovrà infatti tenere conto:
- dell’ammontare del risconto contabilizzato nell’anno precedente;
- delle effettive esigenze amministrative del fondo;
- dei principi di sana e prudente gestione che devono caratterizzare l’attività delle forme pensionistiche complementari.
Questo approccio è coerente con la finalità principale dei fondi pensione, che consiste nella tutela degli interessi degli iscritti e nella gestione efficiente delle risorse previdenziali.
Trattamento fiscale degli oneri amministrativi
Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate contribuisce a definire con maggiore precisione il trattamento fiscale delle somme destinate alla copertura degli oneri amministrativi nei fondi pensione. La conferma dell’esclusione del risconto contributi dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva rafforza l’impostazione secondo cui tali importi non rappresentano un rendimento del fondo, ma semplicemente risorse destinate a coprire costi amministrativi programmati.
Allo stesso tempo, l’amministrazione finanziaria ribadisce la necessità di un utilizzo rigoroso e trasparente di questa voce contabile, evitando che il rinvio delle quote associative possa essere utilizzato in modo improprio. Il collegamento con i costi preventivati, la trasparenza nella nota integrativa e l’informazione agli aderenti rappresentano dunque strumenti fondamentali per garantire una gestione corretta e coerente con le regole della previdenza complementare.