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26 Settembre 2025
4 Minuti di lettura

Debiti compensati con crediti altrui: il sistema tributario non lo consente

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17 settembre 2025 – L’Agenzia delle Entrate ribadisce un principio fondamentale: la compensazione fiscale è ammessa solo tra crediti e debiti appartenenti allo stesso soggetto. Qualsiasi tentativo di estendere questa possibilità a rapporti tra soggetti diversi, anche se collegati da contratti o da una rete di imprese, è considerato illegittimo e comporta recupero delle somme e sanzioni.

Il caso: una rete di imprese e il pagamento incrociato dei tributi

Una Rete di imprese costituita nel 2025 ha sottoposto all’Agenzia delle Entrate un modello operativo innovativo.
L’idea prevedeva che un’impresa aderente (il retista A) potesse pagare i debiti tributari di un’altra impresa della rete (il retista B) utilizzando i propri crediti fiscali.

  • Il meccanismo era regolato da contratti di appalto e distacco stipulati tra i partecipanti e da presìdi di tracciabilità interna, in modo da garantire trasparenza.
  • Secondo la Rete, non si sarebbe configurato alcun accollo tributario perché il debito restava formalmente in capo al retista B e non vi era una compensazione centralizzata.

Tuttavia, con la risposta n. 246 del 17 settembre 2025, l’Agenzia ha espresso un parere opposto: il modello rientra pienamente nel divieto di accollo tributario con compensazione.

Accollo tributario e debiti compensati: i riferimenti normativi

Cos’è l’accollo

L’articolo 1273 del codice civile stabilisce che, quando un terzo assume il debito di un altro soggetto, si configura un accollo.
Questo può essere:

  • interno, se riguarda solo i rapporti tra debitore e terzo,
  • esterno, se interviene anche il creditore.

Anche se il debitore originario non viene liberato, il terzo si obbliga verso il creditore nei limiti dell’assunzione.

Nel caso esaminato, il retista A, pur non assumendo formalmente il debito del retista B, di fatto lo estingue utilizzando crediti propri: per l’Agenzia ciò costituisce accollo sostanziale.

Il divieto di compensazione tra soggetti diversi

Il principio cardine è contenuto nell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, che consente la compensazione solo tra poste attive e passive del medesimo soggetto.
La risoluzione n. 140/2017 aveva già chiarito che non è possibile compensare debiti di un soggetto con crediti di un altro, anche se appartenenti alla stessa rete o gruppo societario.

L’articolo 8 dello Statuto del contribuente (legge n. 212/2000) ammette sì l’accollo del debito d’imposta altrui, ma non disciplina le modalità di pagamento.
A colmare il vuoto è intervenuto il Dl n. 124/2019, che all’articolo 1 stabilisce che l’accollo è legittimo solo se il pagamento avviene senza compensazione.
In caso contrario:

  • il versamento si considera non avvenuto,
  • si applicano le sanzioni dell’articolo 13 del Dlgs n. 471/1997.

Giurisprudenza: la Cassazione conferma il divieto

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3930 del 16 febbraio 2025, ha ribadito che:

  • l’accollo di debiti erariali ha solo efficacia interna,
  • il debitore principale resta responsabile verso il Fisco,
  • non è ammessa compensazione tra soggetti diversi, neppure se i crediti e i debiti si riferiscono alla stessa annualità.

In altre parole, né l’accollante può compensare i debiti altrui con i propri crediti, né il debitore originario può chiedere allo Stato di farlo

Le conseguenze operative

Alla luce della normativa e della giurisprudenza, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che:

  • Il modello proposto dalla Rete configura un accollo tributario vietato, poiché prevede l’estinzione di debiti altrui tramite compensazione di crediti propri.
  • I versamenti effettuati in violazione del divieto non producono effetti giuridici e sono soggetti a recupero delle somme e sanzioni.
  • La compensazione resta ammessa solo tra crediti e debiti del medesimo soggetto, a prescindere da accordi contrattuali o da presìdi tecnici interni.

Punti chiave da ricordare

  • Soggettività fiscale: ogni contribuente resta responsabile dei propri tributi, senza possibilità di compensazioni incrociate.
  • Acquisti di crediti o schemi contrattuali non possono aggirare il divieto.
  • Sanzioni: i pagamenti considerati “non avvenuti” possono comportare il recupero dell’imposta, interessi e multe.

In sintesi

Il Fisco italiano è chiaro: nessuna rete, contratto o accordo interno può scardinare il principio della soggettività fiscale.
Tentare di compensare debiti di un soggetto con i crediti di un altro equivale a un accollo tributario vietato, con conseguenze economiche e sanzionatorie significative.

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