L’Agenzia delle Entrate ha istituito, tramite la risoluzione n. 26 pubblicata in data odierna, un nuovo codice tributo dedicato alle fondazioni bancarie incorporanti. Si tratta di un credito d’imposta pari al 75% degli importi versati in favore dei territori di riferimento delle fondazioni incorporate, qualora questi ultimi si trovino in condizioni di grave difficoltà. Tali versamenti devono essere previsti nei progetti di fusione per incorporazione.
Cosa prevede il nuovo codice tributo per le fondazioni bancarie
L’agevolazione fiscale è introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 396-401, Legge n. 197/2022) e può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite il cassetto fiscale del contribuente, a partire dall’anno in cui è stato riconosciuto il credito.
Inoltre, il credito può essere ceduto a soggetti del settore bancario, finanziario o assicurativo, ma non può essere oggetto di ulteriori cessioni. La comunicazione della cessione va effettuata esclusivamente attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Una volta accettata, il cessionario potrà usufruire del credito alle stesse condizioni del cedente.
Il codice tributo assegnato per le fondazioni
7039 – Credito d’imposta a favore delle fondazioni bancarie incorporanti per i contributi destinati ai territori delle fondazioni incorporate – art. 1, comma 396, Legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Nel modello F24, il codice è da inserire nella sezione “Erario”, indicando l’importo a credito nella colonna “importi a credito compensati” o, se si tratta di un riversamento, nella colonna “importi a debito versati”. L’anno di riferimento da indicare è quello in cui è riconosciuto il credito, nel formato “AAAA”, come riportato nel cassetto fiscale.
Iter operativo per l’ottenimento del credito
- Le fondazioni interessate devono inviare all’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio (Acri) le delibere con l’impegno a effettuare i versamenti entro il 31 dicembre di ciascun anno dal 2023 al 2027.
- Nei 30 giorni successivi, l’Acri trasmette al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’elenco delle fondazioni che hanno correttamente presentato le delibere, con i relativi importi.
- Entro i 30 giorni successivi al ricevimento dell’elenco, l’Agenzia delle Entrate comunica l’importo del credito riconosciuto a ciascuna fondazione, nel rispetto del tetto annuale di risorse disponibili.
- Le fondazioni beneficiarie devono effettuare i versamenti entro 60 giorni dalla comunicazione del riconoscimento del credito e inviarne copia all’Acri.
- Infine, entro 15 giorni, l’Acri trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco definitivo delle fondazioni che hanno adempiuto agli impegni previsti.
Come controllare il credito d’imposta
I soggetti titolari del credito, sia originari che cessionari, possono verificare l’importo disponibile per la compensazione direttamente tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate.