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7 Marzo 2025
4 Minuti di lettura

Riconoscimento del credito d’imposta 4.0 per costi accessori non prevedibili

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Per accedere all’agevolazione, è determinante il momento in cui viene effettuato l’investimento e la corretta prenotazione dello stesso, che si realizza con il versamento di un acconto pari ad almeno il 20%.

Con la risposta n. 60/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del credito d’imposta 4.0 per due investimenti realizzati da un’impresa. Soffermandosi in particolare sulla percentuale di agevolazione applicabile ai costi accessori necessari per il funzionamento degli impianti. Il nodo centrale del quesito riguarda l’anno di imputazione del costo del bene.

Il caso esaminato dei costi accessori non prevedibili di un’impresa

Nel 2021, un’impresa ha acquistato un impianto 4.0 per la propria attività produttiva, versando un acconto del 20% e formalizzando l’accordo con l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore. Nel corso della realizzazione dell’impianto, nel 2022, ha poi effettuato un ulteriore investimento in un secondo macchinario, il quale, pur essendo collegato al primo, rappresenta un’unità autonoma della stessa linea produttiva.

L’impresa ha inoltre precisato che, per installare l’intera linea produttiva, comprensiva del secondo macchinario, è stato necessario realizzare alcuni interventi idraulici per garantire il corretto funzionamento dell’impianto. Questi costi accessori, sostenuti nel 2022, non erano prevedibili in fase di progettazione, se non in modo arbitrario.

L’azienda ha quindi richiesto chiarimenti sulla corretta applicazione del credito d’imposta 4.0. Per entrambi gli investimenti e sulle percentuali di agevolazione applicabili ai costi sostenuti per tali interventi. Inoltre, ha segnalato che l’acconto versato per la prenotazione dell’investimento iniziale si è poi rivelato inferiore al 20% dell’investimento totale. Tale soglia è la minima prevista dalla normativa per accedere al beneficio.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate sul credito d’imposta 4.0

L’Agenzia ha ribadito che il credito d’imposta 4.0 è un’agevolazione destinata alle imprese che investono in beni strumentali nuovi, finalizzati alla trasformazione digitale e tecnologica dei processi produttivi. Ha richiamato inoltre la normativa di riferimento, dalla Legge di Bilancio 2020 fino alle successive proroghe e modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1063, legge n. 178/2020).

In merito alle percentuali di agevolazione, l’Agenzia ha precisato

  • Per gli investimenti effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 (o entro il 31 dicembre 2022 se l’ordine è stato accettato entro il 31 dicembre 2021 e con il versamento di un acconto di almeno il 20%). Il credito d’imposta spetta nella misura del 50% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 30% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro, e 10% per investimenti superiori a 10 milioni di euro, fino al massimo di 20 milioni di euro (comma 1056).
  • Per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 (o entro il 30 novembre 2023 con ordine accettato e acconto versato entro il 31 dicembre 2022). Il credito d’imposta è pari al 40% fino a 2,5 milioni di euro, 20% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro, e 10% oltre i 10 milioni di euro, fino al limite massimo di 20 milioni di euro (comma 1057).

Crediti d’imposta per costi accessori non prevedibili

Alla luce della normativa e della prassi applicativa, l’Agenzia ritiene che:

  • Se l’investimento nel primo impianto è stato correttamente prenotato nel 2021, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% (comma 1056).
  • L’investimento nel secondo macchinario e i relativi oneri accessori, effettuati nel 2022 senza prenotazione, rientrano invece nel credito d’imposta al 40% (comma 1057).
  • Per quanto riguarda gli oneri accessori non preventivabili sostenuti nel 2022, relativi sia all’impianto principale che al secondo macchinario, è possibile applicare il credito d’imposta nella misura del 40%. L’Agenzia ha richiamato in proposito i chiarimenti già forniti in occasione dell’incontro con la stampa specializzata del 31 gennaio 2019. Relativi all’iperammortamento, in cui si stabiliva che, in caso di revisione in aumento del costo originariamente pattuito di un bene agevolato, il credito d’imposta resta applicabile anche a costi accessori non preventivati inizialmente.
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