Il quadro della cooperazione fiscale compie un ulteriore passo avanti. È infatti approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 194 del 10 dicembre 2025, pubblicato sulla GU n. 296 del 22 dicembre 2025, che dà attuazione alla Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, nota come Dac 8.
Il provvedimento amplia e rafforza il sistema di scambio automatico di informazioni tra Stati, estendendolo in modo significativo anche alle cripto-attività. Il primo anno di trasmissione dei dati è fissato al 2027.
Le principali novità introdotte dal decreto sulla cooperazione fiscale
Il decreto legislativo integra la normativa vigente sullo scambio automatico di informazioni, ampliandone l’ambito applicativo. Tra gli interventi di maggiore rilievo si segnalano:
- l’introduzione di una nuova categoria di redditi oggetto di scambio automatico;
- l’estensione dei ruling preventivi transfrontalieri anche alle persone fisiche;
- l’avvio dello scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività.
Con l’entrata in vigore della Dac 8, il legislatore europeo e nazionale rafforza il sistema di contrasto a frodi, evasione ed elusione fiscale, puntando su una cooperazione più incisiva tra le amministrazioni fiscali e su una maggiore trasparenza fiscale internazionale.
Lo scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività
Gli articoli da 6 a 18 del decreto disciplinano in modo organico il nuovo obbligo di scambio automatico relativo alle cripto-attività. La normativa interviene su due livelli:
- da un lato, definisce gli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione a carico dei prestatori di servizi in cripto-attività;
- dall’altro, stabilisce le modalità operative dello scambio di informazioni con le Autorità competenti degli altri Stati membri UE e delle giurisdizioni non UE qualificate.
Soggetti obbligati alla comunicazione
Sono tenuti alla trasmissione delle informazioni:
- i prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell’art. 63 del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) o che abbiano presentato notifica ai sensi dell’art. 60 dello stesso regolamento;
- i gestori di cripto-attività che, in alternativa:
- sono fiscalmente residenti in Italia;
- sono persone giuridiche costituite o organizzate secondo l’ordinamento nazionale;
- hanno l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia;
- sono entità gestite nel territorio dello Stato;
- le succursali italiane di soggetti non residenti.
Per i gestori di cripto-attività, il decreto disciplina anche le procedure di registrazione presso l’Agenzia delle entrate, nonché le ipotesi di variazione e cancellazione.
Informazioni oggetto di scambio
Rientrano nello scambio automatico:
- le operazioni di scambio;
- i trasferimenti di cripto-attività,
così come definiti dal decreto, effettuati da utenti – persone fisiche o entità – che, all’esito delle procedure di adeguata verifica, risultano fiscalmente residenti in uno Stato membro UE o in una giurisdizione non UE qualificata.
Le informazioni dovranno essere trasmesse all’Agenzia delle entrate entro il 30 giugno dell’anno successivo al periodo di riferimento. Il primo invio è previsto per il 2027.
Regime sanzionatorio
Per assicurare l’effettività del nuovo sistema, il decreto introduce sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione da parte dei prestatori di servizi di cripto-attività.
Gli altri interventi sullo scambio automatico di informazioni
Gli articoli da 2 a 5 del decreto recepiscono le modifiche introdotte dalla Dac 8 ad altre forme di scambio automatico già operative nell’Unione europea.
Dac 1 – Redditi e capitale
Con le modifiche al decreto legislativo n. 29/2014, viene ampliato lo scambio obbligatorio di dati reddituali e patrimoniali. Le categorie di reddito e capitale oggetto di comunicazione diventano cinque, con effetto dai periodi d’imposta a partire dal 1° gennaio 2026.
Dac 3 – Ruling transfrontalieri
In materia di ruling preventivi transfrontalieri, viene introdotto l’obbligo di comunicazione degli interpelli riferiti a persone fisiche quando il valore supera 1.500.000 euro (o l’equivalente in altra valuta).
È inoltre prevista una nuova disciplina per la rilevazione e trasmissione del numero di identificazione fiscale estero, articolata in due fasi, a partire dal 2028.
Dac 6 – Meccanismi transfrontalieri
Le modifiche al decreto legislativo n. 100/2020 recepiscono le novità relative:
- alle regole applicabili agli intermediari esonerati;
- alla sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero da comunicare.
Dac 7 – Gestori di piattaforme
L’articolo 4 del decreto n. 194/2025 interviene sul decreto legislativo n. 32/2023, ampliando l’elenco delle informazioni oggetto di scambio. In particolare, viene prevista la possibilità di comunicare l’identificativo del Servizio di Identificazione per i gestori che utilizzano tale strumento per la verifica diretta dell’identità e della residenza dei soggetti interessati.
Dac 2 e CRS – Conti finanziari
Infine, mediante le modifiche alla legge n. 95/2015, vengono recepite le novità in materia di scambio di informazioni sui conti finanziari. È richiesta, in particolare, l’acquisizione di dati relativi:
- al ruolo delle persone fisiche che esercitano il controllo su entità non finanziarie passive;
- al ruolo delle persone fisiche e delle entità che detengono partecipazioni nel capitale di rischio di un’entità di investimento qualificata come dispositivo giuridico (ad esempio, un trust).