Con il Decreto Ministeriale del 9 luglio 2025, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze del MEF, si compie un nuovo passo verso una fiscalità collaborativa e trasparente. Il provvedimento introduce il regime opzionale di Tax Control Framework (TCF), destinato ai contribuenti che, pur non avendo i requisiti per accedere al regime ordinario di cooperative compliance, intendono dotarsi volontariamente di un sistema strutturato di gestione del rischio fiscale.
Un modello di gestione fiscale trasparente e proattivo
L’obiettivo è favorire un approccio virtuoso alla fiscalità, basato su:
- comunicazione anticipata con l’Agenzia delle Entrate,
- monitoraggio interno dei rischi fiscali,
- cooperazione rafforzata tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
L’adozione di questo modello consente ai contribuenti di accedere a vantaggi significativi, tra cui la riduzione o esenzione da sanzioni amministrative e penali in caso di violazioni tributarie connesse a rischi comunicati preventivamente tramite interpello.
Origini e sviluppo della Cooperative Compliance
Il quadro normativo di riferimento
Il regime di cooperative compliance è stato introdotto inizialmente con il D.Lgs. n. 128/2015, con l’intento di instaurare un rapporto di fiducia tra imprese e Fisco. L’articolo 4 di tale decreto definisce le caratteristiche essenziali del sistema di controllo del rischio fiscale.
Successivamente, la Legge Delega n. 111/2023 e il relativo D.Lgs. n. 221/2023 hanno ampliato la platea dei soggetti ammessi, introducendo l’articolo 7-bis, che apre il regime anche a contribuenti non eleggibili al regime ordinario, a condizione che adottino un TCF conforme.
Il percorso si è arricchito ulteriormente con il D.Lgs. n. 108/2024, che ha rafforzato gli effetti premiali per chi comunica in anticipo i propri rischi fiscali attraverso l’istituto dell’interpello preventivo.
Modalità di applicazione del regime (Articoli 1-7 del DM 9 luglio 2025)
Articolo 1 – Ambito di applicazione
Il decreto specifica le modalità operative per l’applicazione dell’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015, che consente l’adesione opzionale al regime di cooperative compliance tramite l’adozione certificata di un sistema di controllo dei rischi fiscali.
Articolo 2 – Presupposti per l’adesione
Anche le imprese che non possiedono i requisiti dimensionali previsti per l’adempimento collaborativo ordinario (es. soglia di fatturato) possono entrare nel regime se implementano un TCF conforme ai requisiti previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 128/2015.
Articolo 3 – Requisiti del sistema di controllo fiscale
L’opzione può essere esercitata solo dopo aver implementato concretamente il sistema di controllo, che deve:
- essere attivo e aggiornato nel tempo;
- dover essere certificato da professionisti indipendenti qualificati, secondo quanto stabilito dal regolamento ministeriale;
- essere ri-certificato in caso di rilevanti cambiamenti organizzativi;
- avere una marcatura temporale che preceda la comunicazione ufficiale dell’opzione.
Articolo 4 – Modalità di comunicazione
La comunicazione dell’opzione va trasmessa telematicamente tramite il modello approvato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate. Alla comunicazione devono essere allegati:
- la documentazione tecnica relativa al TCF,
- la certificazione del sistema,
- eventuali ulteriori documenti richiesti dall’Agenzia.
Articolo 5 – Effetti dell’opzione e benefici fiscali
L’opzione, se esercitata correttamente, produce effetti dall’inizio del periodo d’imposta in cui viene comunicata. Per beneficiare delle esenzioni da sanzioni, è fondamentale:
- presentare istanze di interpello preventivo, prima della scadenza delle dichiarazioni fiscali;
- assicurarsi che il comportamento del contribuente sia coerente con quanto rappresentato nell’interpello;
- non aver commesso violazioni fraudolente o simulate.
📌 Nota: Se il contribuente utilizza il servizio di consultazione semplificata, tale utilizzo è condizione per la validità dell’interpello. Tuttavia, non dà diritto ai benefici fiscali automatici.
In caso di perdita dei requisiti, l’Agenzia può revocare i benefici con effetto retroattivo all’inizio del periodo d’imposta.
Articolo 6 – Durata e revoca dell’adesione
L’opzione ha una durata biennale e si rinnova automaticamente per altri due anni, salvo revoca. La revoca deve essere trasmessa con lo stesso modello utilizzato per l’opzione iniziale.
Articolo 7 – Neutralità finanziaria
L’implementazione del decreto non comporta nuovi oneri per lo Stato: le amministrazioni coinvolte opereranno con le risorse già a disposizione.
Considerazioni operative per le imprese
Chi intende accedere al regime opzionale deve:
- investire nella governance fiscale,
- istituire un sistema di controllo interno affidabile e verificabile,
- dotarsi di consulenti o revisori qualificati,
- prevedere risorse adeguate per la gestione e l’aggiornamento continuo del sistema.
Questa scelta strategica può rappresentare un vantaggio competitivo e un segnale di affidabilità nei confronti del mercato, dei partner e dell’Amministrazione finanziaria.