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25 Luglio 2025
4 Minuti di lettura

Cooperative Compliance: nuove regole per il Tax Control Framework opzionale

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Con il Decreto Ministeriale del 9 luglio 2025, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze del MEF, si compie un nuovo passo verso una fiscalità collaborativa e trasparente. Il provvedimento introduce il regime opzionale di Tax Control Framework (TCF), destinato ai contribuenti che, pur non avendo i requisiti per accedere al regime ordinario di cooperative compliance, intendono dotarsi volontariamente di un sistema strutturato di gestione del rischio fiscale.

Un modello di gestione fiscale trasparente e proattivo

L’obiettivo è favorire un approccio virtuoso alla fiscalità, basato su:

  • comunicazione anticipata con l’Agenzia delle Entrate,
  • monitoraggio interno dei rischi fiscali,
  • cooperazione rafforzata tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

L’adozione di questo modello consente ai contribuenti di accedere a vantaggi significativi, tra cui la riduzione o esenzione da sanzioni amministrative e penali in caso di violazioni tributarie connesse a rischi comunicati preventivamente tramite interpello.

Origini e sviluppo della Cooperative Compliance

Il quadro normativo di riferimento

Il regime di cooperative compliance è stato introdotto inizialmente con il D.Lgs. n. 128/2015, con l’intento di instaurare un rapporto di fiducia tra imprese e Fisco. L’articolo 4 di tale decreto definisce le caratteristiche essenziali del sistema di controllo del rischio fiscale.

Successivamente, la Legge Delega n. 111/2023 e il relativo D.Lgs. n. 221/2023 hanno ampliato la platea dei soggetti ammessi, introducendo l’articolo 7-bis, che apre il regime anche a contribuenti non eleggibili al regime ordinario, a condizione che adottino un TCF conforme.

Il percorso si è arricchito ulteriormente con il D.Lgs. n. 108/2024, che ha rafforzato gli effetti premiali per chi comunica in anticipo i propri rischi fiscali attraverso l’istituto dell’interpello preventivo.

Modalità di applicazione del regime (Articoli 1-7 del DM 9 luglio 2025)

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Il decreto specifica le modalità operative per l’applicazione dell’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015, che consente l’adesione opzionale al regime di cooperative compliance tramite l’adozione certificata di un sistema di controllo dei rischi fiscali.

Articolo 2 – Presupposti per l’adesione

Anche le imprese che non possiedono i requisiti dimensionali previsti per l’adempimento collaborativo ordinario (es. soglia di fatturato) possono entrare nel regime se implementano un TCF conforme ai requisiti previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 128/2015.

Articolo 3 – Requisiti del sistema di controllo fiscale

L’opzione può essere esercitata solo dopo aver implementato concretamente il sistema di controllo, che deve:

  • essere attivo e aggiornato nel tempo;
  • dover essere certificato da professionisti indipendenti qualificati, secondo quanto stabilito dal regolamento ministeriale;
  • essere ri-certificato in caso di rilevanti cambiamenti organizzativi;
  • avere una marcatura temporale che preceda la comunicazione ufficiale dell’opzione.

Articolo 4 – Modalità di comunicazione

La comunicazione dell’opzione va trasmessa telematicamente tramite il modello approvato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate. Alla comunicazione devono essere allegati:

  • la documentazione tecnica relativa al TCF,
  • la certificazione del sistema,
  • eventuali ulteriori documenti richiesti dall’Agenzia.

Articolo 5 – Effetti dell’opzione e benefici fiscali

L’opzione, se esercitata correttamente, produce effetti dall’inizio del periodo d’imposta in cui viene comunicata. Per beneficiare delle esenzioni da sanzioni, è fondamentale:

  • presentare istanze di interpello preventivo, prima della scadenza delle dichiarazioni fiscali;
  • assicurarsi che il comportamento del contribuente sia coerente con quanto rappresentato nell’interpello;
  • non aver commesso violazioni fraudolente o simulate.

📌 Nota: Se il contribuente utilizza il servizio di consultazione semplificata, tale utilizzo è condizione per la validità dell’interpello. Tuttavia, non dà diritto ai benefici fiscali automatici.

In caso di perdita dei requisiti, l’Agenzia può revocare i benefici con effetto retroattivo all’inizio del periodo d’imposta.

Articolo 6 – Durata e revoca dell’adesione

L’opzione ha una durata biennale e si rinnova automaticamente per altri due anni, salvo revoca. La revoca deve essere trasmessa con lo stesso modello utilizzato per l’opzione iniziale.

Articolo 7 – Neutralità finanziaria

L’implementazione del decreto non comporta nuovi oneri per lo Stato: le amministrazioni coinvolte opereranno con le risorse già a disposizione.

Considerazioni operative per le imprese

Chi intende accedere al regime opzionale deve:

  • investire nella governance fiscale,
  • istituire un sistema di controllo interno affidabile e verificabile,
  • dotarsi di consulenti o revisori qualificati,
  • prevedere risorse adeguate per la gestione e l’aggiornamento continuo del sistema.

Questa scelta strategica può rappresentare un vantaggio competitivo e un segnale di affidabilità nei confronti del mercato, dei partner e dell’Amministrazione finanziaria.

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