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16 Maggio 2025
4 Minuti di lettura

Confisca dei beni e sequestro penale: implicazioni fiscali sui tributi erariali

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Quando lo Stato procede con la confisca di beni o patrimoni nell’ambito di un procedimento penale, non si limita a subentrare nella proprietà degli stessi: si verifica anche l’estinzione di alcuni debiti tributari correlati ai beni confiscati. Questo aspetto è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 120 del 29 aprile 2025, che approfondisce le conseguenze fiscali di sequestri e confische penali.

In particolare, i debiti fiscali relativi a imposte statali (Irpef, Ires, imposta di registro, ipotecaria, catastale, concessioni governative) maturati sia prima del sequestro sia successivamente, ma riferiti ai beni poi confiscati, si considerano estinti per effetto della confusione tra la figura del debitore e quella del creditore (lo Stato). Tuttavia, tale estinzione si verifica solo entro il valore dei beni acquisiti e in presenza di confisca definitiva.

Al contrario, tributi come Iva, Irap, ritenute alla fonte e diritti camerali non beneficiano dell’estinzione per confusione e devono continuare a essere dichiarati e versati, anche dopo l’eventuale confisca definitiva.

Il caso concreto

Il chiarimento prende spunto dalla situazione di una società sottoposta a sequestro nel gennaio 2008, in base alla Legge n. 575/1965 (nota come “legge antimafia”), e poi definitivamente confiscata. L’istanza di interpello rivolta all’Agenzia includeva cinque quesiti, riguardanti:

  1. L’ambito preciso dell’estinzione dei debiti per confusione nei casi di confisca definitiva, in quanto lo Stato acquisisce l’intero compendio aziendale diventando nel contempo debitore e creditore.
  2. L’utilizzabilità del credito d’imposta maturato e non ancora impiegato, per compensare altri tributi.
  3. Il trattamento contabile e la rilevanza fiscale delle cancellazioni dei debiti fiscali già iscritti ma non pagati.
  4. L’applicazione del regime dello split payment (scissione dei pagamenti) alla società confiscata.
  5. La gestione dell’Imu tra il sequestro e l’assegnazione o destinazione degli immobili (tema su cui l’Agenzia ha chiarito di non essere competente, trattandosi di un’imposta locale).

Normativa applicabile

L’Agenzia ha precisato che il caso esaminato non rientra nel campo di applicazione del Codice antimafia (D.lgs. n. 159/2011), in quanto i fatti risalgono a prima della sua entrata in vigore. Tuttavia, rilevando una continuità tra la normativa precedente e quella attuale, ha richiamato le indicazioni contenute nella risoluzione n. 70/2020 e nella precedente n. 114/E/2017.

In base a quanto previsto dall’art. 50, comma 2, del Codice antimafia, la confusione tra creditore e debitore – e quindi l’estinzione del debito – si realizza solo quando la confisca è definitiva e comporta l’unificazione dei due ruoli nello Stato. Questo principio è sancito anche dall’art. 1253 del Codice Civile. Tale meccanismo riguarda esclusivamente i crediti di natura erariale, come confermato anche dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 754/2019).

Sintesi dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

1. Estinzione dei debiti erariali in caso di confisca definitiva:
I debiti fiscali riferiti a Irpef, Ires, imposte di registro, ipotecaria, catastale e tassa sulle concessioni governative, maturati fino al periodo precedente la misura cautelare, se relativi a beni confiscati, si estinguono per confusione. Lo stesso vale per i debiti maturati tra la data del sequestro e quella della confisca definitiva. Invece, obblighi dichiarativi e fiscali restano a carico dell’amministratore giudiziario fino a quel momento (art. 187 TUIR e art. 5-ter DPR 322/1998).

2. Periodi successivi alla confisca definitiva:
Dal momento in cui la confisca diventa definitiva, i tributi erariali non sono più dovuti e vengono meno anche gli obblighi dichiarativi. Restano però fuori da questo beneficio Iva, Irap, ritenute e diritti camerali.

3. Crediti d’imposta inutilizzati:
Il credito d’imposta maturato e non ancora utilizzato si estingue per confusione, poiché lo Stato unifica in sé i ruoli di debitore e creditore.

4. Rilevanza fiscale delle sopravvenienze attive:
Gli importi derivanti dalla cancellazione contabile di debiti erariali non hanno rilevanza ai fini Irap, non costituendo componenti della base imponibile secondo l’articolo 5 del D.lgs. n. 446/1997.

5. Applicazione dello split payment:
Dopo la confisca definitiva, la società viene considerata come controllata dallo Stato e pertanto soggetta al meccanismo dello split payment previsto dall’art. 17-ter del Decreto Iva.

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