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1 Dicembre 2023
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Comunicazioni entro l’11/12/23 nel registro titolari effettivi

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In seguito alla pubblicazione sulle pagine della Gazzetta Ufficiale datata 9 ottobre 2023, del decreto emanato il 29 settembre 2023 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Denominato “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva” in merito alla registro titolari effettivi. Diventa operativo il recente obbligo di notificare i titolari effettivi al registro delle imprese presso le Camere di commercio.

Comunicazione entro l’11/12 nel registro titolari effettivi

Il conto alla rovescia inizia dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta lo scorso 9 ottobre, e si concluderà senza possibilità di proroga entro 60 giorni, quindi l’11 dicembre 2023, termine ultimo per espletare la comunicazione. Le entità create successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 9 ottobre in poi, devono adempiere a questa comunicazione entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri (nel caso di imprese e persone giuridiche private) o dalla loro costituzione (nel caso di trust e mandati fiduciari).

Il registro dei titolari effettivi costituisce una misura cruciale volta a prevenire e contrastare l’utilizzo del sistema economico e finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Chi è il titolare effettivo?

In conformità alla normativa antiriciclaggio (Dlgs n. 231/2007), il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica, o ne risultano beneficiarie.

L’adempimento richiede la compilazione e la sottoscrizione del modulo digitale “TE” e l’invio telematico all’ufficio del registro della Camera di commercio territorialmente competente. Per ogni individuo identificato come titolare effettivo, occorre comunicare dati identificativi, cittadinanza, entità della partecipazione al capitale dell’ente, modalità di esercizio del controllo e ulteriori informazioni.

Sono tenuti a individuare e comunicare la titolarità effettiva gli amministratori/liquidatori delle imprese dotate di personalità giuridica (Srl, Spa, Cooperative, ecc.), il fondatore o i soggetti con attribuzioni di rappresentanza e amministrazione nelle persone giuridiche private (fondazioni e associazioni riconosciute), e il fiduciario nei trust o istituti giuridici affini.

Non è possibile delegare la sottoscrizione digitale del modulo a terzi, e solo i soggetti sopra menzionati possono autenticare digitalmente la comunicazione tramite dichiarazione sostitutiva agli articoli 46, 47 e 76 del Dpr n. 445/2000. I terzi possono solo procedere alla spedizione telematica del modulo già sottoscritto dal soggetto obbligato.

La comunicazione del titolare effettivo non può essere inviata contemporaneamente ad altre richieste o segnalazioni, fatta eccezione per le imprese con personalità giuridica che possono inviarla insieme al deposito del bilancio di esercizio.

Si prevede l’aggiornamento costante delle informazioni nel registro. Eventuali modifiche devono essere comunicate entro 30 giorni dall’atto che le determina. Inoltre indipendentemente da variazioni, le informazioni devono essere confermate annualmente entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall’ultima variazione/conferma.

Sezione autonoma e sezione speciale

Il registro dei titolari effettivi si articola in due sezioni: la “Sezione Autonoma”. Dedicata ai titolari effettivi delle imprese e delle persone giuridiche private, e la “Sezione Speciale” destinata ai trust e agli istituti giuridici affini.

L’accesso alle informazioni nel registro dei titolari effettivi è consentito solo tramite modalità telematica. Le modalità di accesso sono disciplinate dagli articoli 5, 6 e 7 del Dm n. 55/2022 e coinvolgono specifiche Autorità (Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di vigilanza di settore, Guardia di Finanza, Direzione nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Autorità giudiziaria. Autorità preposte al contrasto all’evasione fiscale, ecc.), soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio (commercialisti, banche, consulenti del lavoro, ecc.) e terzi soggetti.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva nei termini indicati. La Camera di commercio territorialmente competente procederà all’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 2630 del codice civile, con importi che vanno da 103 a 1.032 euro.

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