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23 Gennaio 2026
5 Minuti di lettura

Bonus lavoratori dipendenti: chiarimenti dell’Agenzia

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L’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito al calcolo del bonus spettante ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, con particolare riferimento alla corretta individuazione dei giorni di lavoro dipendente da utilizzare per il calcolo del reddito annuale teorico.

I chiarimenti sono contenuti nella risposta n. 7 del 16 gennaio 2026, resa a seguito di un interpello presentato da un’Azienda sanitaria locale (Asl), e si inseriscono nel quadro applicativo dell’articolo 1, commi 4 e 5, della legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024).

Come si determina il reddito annuale teorico

Per stabilire l’importo del contributo spettante, è necessario individuare la percentuale di agevolazione da applicare al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito.

Ai soli fini dell’individuazione di tale percentuale, il reddito deve essere rapportato all’intero anno, così da ottenere il cosiddetto reddito annuale teorico.

La modalità di calcolo è quella indicata dalla circolare n. 4/2025, secondo la seguente formula:

Reddito di lavoro dipendente percepito / giorni di lavoro dipendente × 365

Una volta determinato il reddito annuale teorico, si individua la percentuale di agevolazione applicabile, che viene poi applicata al reddito effettivamente percepito nell’anno per quantificare il bonus spettante.

Le percentuali di bonus previste dalla legge di Bilancio 2025

Il contributo esente riconosciuto ai lavoratori dipendenti (con esclusione dei pensionati) con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è determinato applicando le seguenti percentuali:

  • 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non supera 8.500 euro
  • 5,3% se il reddito è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro
  • 4,8% se il reddito è superiore a 15.000 euro (comma 4)

Cosa si intende per “giorni di lavoro dipendente”

Il nodo centrale dell’interpello riguarda la corretta definizione dei giorni di lavoro dipendente da utilizzare nella formula di calcolo del reddito annuale teorico, soprattutto nei casi in cui il lavoratore sia formalmente in forza ma non percepisca retribuzione per alcune o per tutte le giornate dell’anno.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate richiama i criteri già definiti nella circolare n. 4/2022, relativa alle detrazioni per lavoro dipendente di cui all’articolo 13 del Tuir.

Secondo tali criteri:

  • rientrano nel conteggio i giorni compresi nel rapporto di lavoro per i quali il lavoratore matura reddito, inclusi festività, riposi settimanali e altri giorni non lavorativi, purché collegati a periodi retribuiti;
  • sono esclusi i giorni in cui non spetta alcun reddito, nemmeno sotto forma di retribuzione differita.

A titolo esemplificativo, sono esclusi:

  • aspettative senza assegni;
  • permessi non retribuiti;
  • sospensioni dal lavoro senza corresponsione di emolumenti.

Applicazione del criterio al bonus 2025

L’Agenzia estende espressamente questo stesso criterio anche al calcolo della retribuzione teorica annuale ai fini del bonus.

Ne consegue che i “giorni di lavoro dipendente” rilevanti sono esclusivamente quelli per i quali il lavoratore ha effettivamente percepito una retribuzione, diretta o differita.

Assenza parziale dal lavoro

Nel caso di assenze parziali nel corso dell’anno, devono essere esclusi dal conteggio tutti i giorni non retribuiti.
La posizione dell’Asl, che proponeva di allineare il criterio a quello delle detrazioni ex articolo 13 del Tuir, viene quindi sostanzialmente confermata dall’Agenzia.

Assenza totale di giorni retribuiti nell’anno

Diversa è l’ipotesi in cui il lavoratore non abbia percepito alcuna retribuzione nel corso dell’anno, pur ricevendo somme assoggettate a tassazione ordinaria, quali:

  • arretrati contrattuali;
  • compensi accessori;
  • altre competenze riferite ad anni precedenti.

In questo caso, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il bonus non spetta.

Le motivazioni sono due:

  • manca qualsiasi giorno di lavoro dipendente retribuito su cui calcolare il reddito annuale teorico;
  • le somme erogate non sono riferibili all’anno agevolato, ma a periodi precedenti.

La risposta dell’Agenzia

La risposta n. 7/2026 dell’Agenzia delle Entrate fissa due principi applicativi fondamentali:

  • ai fini del calcolo del reddito annuale teorico, rilevano esclusivamente i giorni effettivamente retribuiti, con esclusione di tutte le assenze non retribuite;
  • in assenza totale di giorni retribuiti nell’anno di imposta, il contributo previsto dall’articolo 1, commi 4 e 5, della legge di Bilancio 2025 non è riconoscibile, anche in presenza di arretrati o somme non collegate alla presenza in servizio.
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