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28 Novembre 2025
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Bonus edilizi: l’effetto di un’opzione errata

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La scelta tra sconto in fattura e cessione del credito deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite un apposito modello. Da trasmettere entro il 16 marzo dell’anno successivo alla spesa. Con la risposta n. 295 del 24 novembre 2025, l’Agenzia ha chiarito che, se la comunicazione dell’opzione è stata compilata in modo errato e non corretta entro i termini di legge. La scelta diventa definitiva e non può più essere modificata.

Cessione del credito anziché lo sconto in fattura

In pratica, se per errore viene indicata la cessione del credito invece dello sconto in fattura. L’opzione resta quella della cessione, con tutte le conseguenze che ne derivano. Il credito acquisito potrà essere utilizzato in compensazione in dieci rate annuali e potrà essere ceduto soltanto a soggetti qualificati. Come banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione, mentre i benefici tipici dello sconto in fattura, come la ripartizione in cinque anni e la prima cessione libera, non saranno applicabili.

Il caso concreto su bonus edilizi e modalità

Il chiarimento dell’Agenzia nasce dal quesito di una società edile che aveva realizzato lavori agevolabili, sia con il bonus facciate sia con il superbonus su un immobile condominiale, applicando lo sconto in fattura. La società aveva emesso diverse fatture nel dicembre 2023 e nel dicembre 2024, tutte con la dicitura “sconto in fattura”, e i relativi dati erano stati comunicati telematicamente dal condominio.

Tuttavia, nel 2024, l’intermediario del condominio aveva erroneamente barrato la casella “cessione del credito” invece di quella corretta “sconto in fattura”. La società si è quindi chiesta se questo errore comportasse la perdita del diritto al credito d’imposta o se potesse considerarsi un vizio formale sanabile. La posizione dell’istante era che, trattandosi di un errore solo materiale e non sostanziale, la comunicazione potesse essere rettificata e l’opzione per lo sconto in fattura mantenuta.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha richiamato l’articolo 121 del Dl Rilancio (34/2020), che definisce le due alternative alla detrazione fiscale: lo sconto in fattura, che consente al committente di ridurre immediatamente l’importo dovuto al fornitore, e la cessione del credito, che permette di trasferire il beneficio fiscale a terzi.

Nel passato era possibile sanare errori formali tramite la cosiddetta remissione in bonis, inviando una nuova comunicazione oltre i termini ordinari. Tuttavia, il Dl 39/2024 ha eliminato questa possibilità, rendendo più rigida la disciplina. Oggi, la rettifica non è più ammessa una volta scaduti i termini, anche se l’errore riguarda solo la casella barrata nella comunicazione, e gli accordi tra le parti o le annotazioni in fattura non hanno alcun valore senza una comunicazione corretta e tempestiva.

Cosa cambia per il credito d’imposta nei bonus edilizi

La scelta errata implica che l’opzione esercitata diventa automaticamente quella della cessione del credito. Il credito rimane valido, ma le modalità di utilizzo cambiano: potrà essere compensato o ceduto, ma esclusivamente a soggetti qualificati. In questo scenario, non è più possibile beneficiare delle regole più vantaggiose previste per lo sconto in fattura.

In sintesi, l’errore non fa perdere il credito, ma blocca l’applicazione dello sconto in fattura, imponendo l’uso più rigido previsto per la cessione del credito.

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