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23 Novembre 2023
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Arriva in Senato il Bilancio 2024

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Il debutto ufficiale del Bilancio 2024 è avvenuto con il suo approdo al Senato il 31 ottobre 2023. Il provvedimento, redatto nel rispetto delle normative europee e considerando la complessa situazione economica, include diverse misure, tra cui la piena interoperabilità delle banche dati di Agenzia e Inps. Un’immagine dell’aula del Senato mostra l’attenzione del governo durante la presentazione.

Novità Bilancio 2024

Il disegno di legge di bilancio è ora in discussione al Parlamento, con la prima lettura che si svolge a Palazzo Madama. Tra le numerose novità, spiccano la proroga per il 2024 delle agevolazioni per i mutui per la prima casa. La detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere. Restrizioni per gli immobili ristrutturati con il 110%, e la proroga del tax credit a favore delle case editrici per le pubblicazioni su carta.

Il testo del Senato n. 926 presenta diverse disposizioni fiscali, tra cui l’articolo 3 che estende fino alla fine del 2024 le agevolazioni per i mutui per la prima casa. Specificando le condizioni e aumentando la dotazione del Fondo di garanzia.

L’articolo 6 riguarda misure fiscali per il welfare aziendale. Introducendo deroghe per il 2024 sulla formazione del reddito in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati ai dipendenti, con limiti specifici. Si prevede anche un trattamento fiscale agevolato per i lavoratori dipendenti con figli.

L’articolo 7 del Ddl propone la detassazione al 5% degli incentivi di produttività erogati nel 2024, riducendo l’aliquota rispetto alla legge di stabilità del 2016.

L’articolo 8 si occupa della riduzione del Canone Rai a 70 euro annui, riducendo l’importo previsto da una legge precedente.

Nell’articolo 9 del Ddl si interviene sulla detassazione del lavoro notturno e festivo. Soprattutto nel settore turistico-alberghiero per il primo semestre del 2024, con l’obiettivo di garantire la stabilità occupazionale.

Per quanto riguarda l’articolo 11, presenta misure in materia di imposte. Includendo cambiamenti nell’applicazione dell’imposta sul consumo per alcuni beni, la modifica delle aliquote dell’accisa sulle sigarette e disposizioni sulla deduzione fiscale per le società.

Il Ddl, inoltre, propone differimenti per alcune deduzioni fiscali, come quella dell’1% e del 3%, e specifica come determinare gli acconti dovuti per periodi d’imposta futuri, considerando le disposizioni sulla deduzione di perdite e svalutazioni.

Articolo 12 – Rivalutazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati

Novità inerenti i terreni edificabili e agricoli nel Bilancio

Il recente testo emanato dal Governo prevede l’estensione delle disposizioni sulla rivalutazione del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e agricoli anche per le partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, nonché per i terreni edificabili e agricoli posseduti al 1° gennaio 2024.

Inoltre, le imposte sostitutive possono essere suddivise in un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 giugno 2024. Gli interessi, calcolati al 3% annuo, sono applicati sulle rate successive alla prima e devono essere versati contemporaneamente. La perizia, comprensiva della redazione e del giuramento, deve essere completata entro il 30 giugno 2024.

Il disegno di legge dispone che, per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze relative a titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti al 1° gennaio 2024, si può utilizzare il valore normale a dicembre 2023, anziché il costo o valore di acquisto. Le nuove aliquote delle imposte sostitutive per la rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni passano entrambe al 16% (invece dell’attuale 4% per le partecipazioni qualificate e 2% per le partecipazioni non qualificate). L’aliquota per la rivalutazione dei terreni edificabili e agricoli aumenta dal 4% al 16%.

Articolo 14 – Credito d’imposta per il cinema

Il Ddl apporta modifiche significative alla normativa sul cinema e sull’audiovisivo, stabilendo che il Fondo per il cinema e l’audiovisivo sia suddiviso tra le diverse tipologie di contributi mediante decreto del Ministro, previo parere del Consiglio superiore.

Per quanto riguarda il credito d’imposta, l’aliquota ordinaria per le opere cinematografiche è fissata al 40%, con la possibilità di variazioni attraverso decreto ministeriale. Per le opere audiovisive, l’aliquota del 40% può essere prioritariamente applicata alle opere destinate alla distribuzione nazionale tramite emittenti televisive nazionali o in coproduzione internazionale. Il decreto può stabilire aliquote diverse o escludere l’accesso al credito, considerando le dimensioni delle imprese o gruppi di imprese, i costi eleggibili o le soglie di costo, mantenendo comunque il limite massimo del 40%. Per incentivare le piccole e medie imprese, l’aliquota massima può essere aumentata fino al 60%.

Inoltre, il Ddl riconosce un credito d’imposta alle imprese di esercizio cinematografico per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, con un’aliquota compresa tra il 20% e il 40%. Per le piccole e medie imprese, l’aliquota massima può essere innalzata fino al 60%. Il Ddl introduce sanzioni per le certificazioni infedeli dei costi da parte degli incaricati e richiede contributi per le spese istruttorie.

Articolo 17 – Contrasto all’evasione nel lavoro domestico

Al fine di contrastare l’evasione nel settore del lavoro domestico, il Ddl bilancio dispone che l’Agenzia delle entrate e l’Inps devono realizzare la piena interoperabilità delle loro banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati, utilizzando tecnologie digitali avanzate. Per favorire l’adempimento spontaneo, l’Agenzia delle entrate fornisce al contribuente i dati acquisiti, utilizzandoli anche per la dichiarazione precompilata e per segnalare eventuali anomalie. Le due agenzie effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, per corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.

Articolo 18 – Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze immobiliari

Il disegno di legge introduce cambiamenti significativi alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze immobiliari derivanti dalla cessione onerosa di beni immobili.

L’aliquota relativa alle locazioni brevi di più di un appartamento per periodo d’imposta aumenta dal 21% al 26%. Nel caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento o in assenza dell’opzione per l’applicazione del regime di cedolare secca, la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto.

Il testo riformula il comma 5-bis dell’articolo 4 del Dl n. 50/2017, stabilendo che i non residenti con stabile organizzazione in Italia devono adempiere agli obblighi relativi ai canoni attraverso la stabile organizzazione. Per i residenti al di fuori dell’Unione europea con stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea, si applica la medesima disposizione, con la possibilità di nominare un rappresentante fiscale in mancanza di stabile organizzazione.

Articolo 19 – Iva sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea

Il disegno di legge mira a sostenere la ripresa del settore turistico nazionale e potenziare l’attrattività turistica italiana a livello internazionale. A tale scopo, le cessioni di beni destinate all’uso personale o familiare, trasportate nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell’Unione europea, possono essere effettuate senza il pagamento dell’Iva, a condizione che l’importo complessivo, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, sia superiore a 70 euro.

Novità e variazioni del Bilancio

Articolo 21 – Misure in materia di variazione dello stato dei beni

Il disegno di legge prevede che l’Agenzia delle entrate, mediante l’utilizzo di moderne tecnologie, verifichi la presentazione della dichiarazione catastale per le unità immobiliari oggetto di interventi per efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, l’Agenzia delle entrate può inviare al contribuente una comunicazione dettagliata sugli elementi e le informazioni disponibili.

Articolo 22 – Modifiche al decreto legislativo n. 231/2007

Il disegno di legge istituisce una banca dati informatica centralizzata dei documenti acquisiti dai professionisti nell’esercizio della loro attività. L’accesso a questa banca dati è riservato a enti specifici come il MEF, l’Unità di informazione finanziaria, il Nucleo speciale di polizia valutaria, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. I singoli professionisti non hanno accesso diretto alla banca dati.

Articolo 23 – Misure di contrasto all’evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti

Il disegno di legge prevede diverse misure per contrastare l’evasione fiscale, tra cui l’aumento dell’aliquota della ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito, l’adeguamento dell’imposta sui beni situati all’estero e l’istituzione di una nuova modalità di compensazione per l’immatricolazione di autoveicoli provenienti da Città del Vaticano e San Marino.

Articolo 37 – Decontribuzione delle lavoratrici con figli

Per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, il disegno di legge prevede un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per le lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Tale esonero si applica fino al diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Articolo 51 – Misure a sostegno del credito alle esportazioni

Tra le misure a favore del credito alle esportazioni, il disegno di legge stabilisce che il gestore del Fondo di dotazione del Mediocredito centrale effettui gli accantonamenti necessari per garantire la continuità e la sostenibilità del Fondo. Sono descritte anche le operazioni finanziarie che il MEF può intraprendere a tal fine.

Articolo 52 – Modifica copertura credito d’imposta Zes unica del Mezzogiorno

Il disegno di legge modifica il limite di spesa complessivo per il credito d’imposta a favore della Zes unica del Mezzogiorno, stabilendo un limite di 1.800 milioni di euro per l’anno 2024.

Articolo 62 – Disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori dell’informazione e dell’editoria

Il disegno di legge proroga il bonus carta a favore delle case editrici di quotidiani e periodici anche per gli anni 2024 e 2025. Offrendo un contributo del 30% delle spese sostenute negli anni precedenti entro il limite annuo di 60 milioni di euro. Inoltre, viene introdotto un contributo del 90% della spesa sostenuta dalle istituzioni scolastiche. Per l’acquisto di abbonamenti a pubblicazioni anche in formato digitale per l’anno scolastico 2024-2025.

Articolo 73 – Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali

Il disegno di legge prevede contributi per la ricostruzione dei territori colpiti dalle alluvioni dal 1° maggio 2023, con erogazioni dirette o finanziamenti agevolati. In caso di finanziamenti agevolati, il beneficiario ottiene un credito di imposta pari all’importo sommato a interessi e spese necessarie alla gestione dei finanziamenti, fruibile esclusivamente in compensazione. L’erogazione e l’utilizzo di tali finanziamenti sono soggetti a specifiche regole stabilite dall’Agenzia delle entrate.

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