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30 Gennaio 2026
5 Minuti di lettura

Auto a uso promiscuo e fringe benefit: il chiarimento dell’Agenzia

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Le somme che eccedono il valore convenzionale del fringe benefit per l’auto ad uso promiscuo, non possono beneficiare del regime speciale di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del Tuir, che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Contributo del dipendente e limiti all’esenzione Irpef

Il contributo versato dal dipendente per l’auto aziendale concessa in uso promiscuo può essere escluso da imposizione Irpef solo entro il valore convenzionale del fringe benefit, determinato sulla base delle tabelle Aci, e a condizione che sia trattenuto direttamente in busta paga.

Qualsiasi quota di costo che superi tale soglia e che venga recuperata attraverso la riduzione del premio variabile concorre invece alla formazione del reddito imponibile. Questo è, in sintesi, il principio espresso dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 14.

Il modello “Car Flexi” e il quesito della società

Il chiarimento nasce da un interpello presentato da una società intenzionata a introdurre una nuova car policy denominata “Car Flexi”, destinata ai manager. Il piano prevede:

  • auto aziendali a uso promiscuo esclusivamente a basse emissioni (elettriche o ibride plug-in);
  • partecipazione integrale del dipendente al costo effettivo dell’auto;
  • una trattenuta mensile pari al 100% del fringe benefit convenzionale;
  • la riduzione del premio variabile per coprire la parte residua del costo di noleggio.

La società evidenzia che, al momento della sottoscrizione dell’accordo e per tutta la sua durata, l’importo della retribuzione variabile non è noto, in quanto non ancora maturato. Se il premio variabile non risulta sufficiente a coprire il costo residuo del noleggio, la differenza viene trattenuta al manager in un’unica soluzione o tramite rate mensili. L’eventuale eccedenza del premio è liquidata in denaro e assoggettata a tassazione e contributi.

Il dubbio interpretativo sull’articolo 51 del Tuir

Il quesito riguarda la compatibilità del modello Car Flexi con l’articolo 51 del Tuir, in particolare con le regole di tassazione delle auto concesse in uso promiscuo. La società chiede se il costo eccedente il fringe benefit convenzionale possa essere sottratto dalla retribuzione variabile lorda senza concorrere al reddito di lavoro dipendente.

Il criterio forfetario delle tabelle Aci

Per risolvere la questione occorre fare riferimento all’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, che deroga al criterio ordinario del valore normale e introduce, per i veicoli aziendali a uso promiscuo, un metodo forfetario di determinazione dell’imponibile basato sui valori delle tabelle Aci.

L’Agenzia delle entrate, già con la circolare n. 326/1997, ha chiarito che le somme corrisposte dal dipendente nello stesso periodo d’imposta (tramite versamento o trattenuta) per l’utilizzo promiscuo del veicolo devono essere sottratte dal valore convenzionale determinato dal legislatore.

Quali somme possono ridurre l’imponibile

Secondo la prassi amministrativa, la riduzione dell’imponibile non riguarda tutte le somme trattenute al lavoratore, ma solo quelle richieste dal datore di lavoro per l’uso personale del veicolo, calcolate esclusivamente sulla base delle tabelle Aci.

In altri termini, solo gli importi riconducibili al fringe benefit convenzionale possono essere portati in diminuzione del reddito imponibile.

Il pagamento del costo dell’auto nel Car Flexi

Nel modello Car Flexi oggetto dell’interpello, i manager sostengono l’intero costo dell’auto aziendale mediante:

  • trattenute mensili per dodici mesi, a copertura del valore convenzionale del fringe benefit;
  • trattenuta sul premio variabile lordo della differenza tra il costo annuo di noleggio e quanto già versato tramite le trattenute mensili.

La posizione finale dell’Agenzia delle entrate

Alla luce delle norme e dei chiarimenti di prassi, l’Agenzia delle entrate conclude che:

  • l’esenzione Irpef può operare solo sulla quota trattenuta mensilmente, fino a concorrenza del fringe benefit convenzionale;
  • tale meccanismo consente di azzerare il fringe benefit tassabile, come previsto dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir;
  • il costo residuo del noleggio, eccedente il valore convenzionale Aci, non beneficia dell’esenzione e deve essere trattenuto dal netto della retribuzione variabile, concorrendo alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir.
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