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20 Giugno 2025
4 Minuti di lettura

Imposta di bollo per le comunicazioni sulle assicurazioni sulla vita

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 7/E, contenente importanti chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in merito al pagamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche relative ai contratti di assicurazioni sulla vita. Le novità riguardano in particolare la modalità e i tempi di versamento del tributo da parte delle imprese assicurative.

Cambiamento nel momento del versamento dell’imposta

A partire da quest’anno, le compagnie assicurative non dovranno più versare l’imposta di bollo soltanto al momento del riscatto o rimborso della polizza, come avveniva in precedenza. Il nuovo obbligo prevede il pagamento annuale dell’imposta, secondo quanto stabilito dal comma 87 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025.

Ambito di applicazione della nuova normativa

Le modifiche interessano le polizze appartenenti a specifici rami assicurativi:

  • Ramo III, relativo alle polizze unit linked e index linked, in cui le prestazioni principali sono correlate al valore di quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), fondi interni, indici o altri valori di riferimento.
  • Ramo V, relativo alle operazioni di capitalizzazione.

In entrambi i casi, le imprese devono applicare un’imposta di bollo pari al 2 per mille annuo sul valore di mercato dei prodotti finanziari oggetto delle comunicazioni periodiche alla clientela. Se il valore di mercato non è disponibile, si fa riferimento al valore nominale o di rimborso.

Modalità di versamento e utilizzo del modello F24

Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato in forma virtuale, utilizzando il modello F24. Tale obbligo è disciplinato in conformità agli articoli 15 e 15-bis del DPR n. 642/1972, nonché all’articolo 4 del DM 24 maggio 2012.

Un aspetto importante riguarda la possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti derivanti da altri tributi, secondo la modalità della compensazione orizzontale. Tuttavia, nel caso in cui si verifichino eccedenze di imposta di bollo, queste non possono essere utilizzate per compensare debiti fiscali diversi tramite il modello F24.

Regole transitorie per i contratti in corso

Le nuove disposizioni si applicano anche alle imposte di bollo già calcolate e accantonate per ciascun anno fino al 2024, relativamente ai contratti di assicurazione sulla vita ancora in vigore al 1° gennaio 2025. Il comma 88 della legge stabilisce un meccanismo di rateizzazione per il versamento di tali imposte arretrate, con la prima scadenza fissata al 30 giugno 2025.

Trattamento delle assicurazioni vita emesse da compagnie estere

La circolare si sofferma anche sulle polizze vita emesse da imprese assicurative estere che operano in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e che sono sottoscritte da soggetti fiscalmente residenti in Italia.

Nel caso in cui:

  • Le imprese estere non abbiano optato per il regime di rappresentanza fiscale (imprese “non bi-optate”),
  • Le polizze siano amministrate da una società fiduciaria residente oppure gestite da intermediari finanziari residenti,

l’imposta di bollo continua a essere versata dal fiduciario o dall’intermediario, seguendo le modalità previste dalla disciplina precedente (articolo 3, comma 7 del DM 24 maggio 2012).

Coordinamento con l’imposta di bollo speciale annuale (scudo fiscale)

La circolare chiarisce anche come si coordina la nuova disciplina con l’imposta di bollo speciale annuale applicabile alle attività finanziarie emerse tramite il cosiddetto scudo fiscale.

In particolare:

  • L’imposta speciale dovuta per le annualità fino al 2024 può essere scomputata dall’imposta ordinaria accantonata fino al 31 dicembre 2024.
  • L’eventuale eccedenza risultante da questo calcolo potrà essere versata tramite le rate e le scadenze previste dal comma 88.
  • A partire dal 2025, la determinazione dell’imposta speciale annuale dovrà avvenire al netto dell’imposta di bollo ordinaria dovuta annualmente, come previsto dal comma 87.

Nuovi obblighi per le compagnie delle assicurazioni vita, attenzione ai dettagli

Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 rappresentano un cambiamento significativo per le imprese assicurative, che devono ora rivedere le proprie modalità operative di gestione del tributo di bollo.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 4 giugno, ha fornito un quadro chiaro dei nuovi adempimenti, delle tempistiche e delle modalità di versamento, assicurando anche una transizione ordinata per i contratti in essere. Importante sarà per gli operatori del settore adeguarsi tempestivamente a queste disposizioni per evitare errori e sanzioni.

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