I cittadini italiani che si trasferiscono all’estero per motivi di lavoro non perdono il diritto alle agevolazioni fiscali “prima casa” sull’imposta di Registro, anche se acquistano un immobile in un comune diverso da quello di nascita e senza trasferire la residenza.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 312 del 15 dicembre 2025, fornendo un importante chiarimento per chi, pur vivendo e lavorando fuori dall’Italia, mantiene un legame significativo con il territorio nazionale.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate
Il contribuente istante è un cittadino italiano iscritto all’AIRE, trasferitosi all’estero per ragioni lavorative. Lo stesso intende acquistare un immobile a uso abitativo in un comune italiano nel quale ha svolto l’intero percorso scolastico e universitario, pur non essendo questo il suo comune di nascita.
Il richiedente ha inoltre dichiarato:
- di non essere proprietario di altri immobili acquistati con le agevolazioni “prima casa”;
- di non possedere diritti reali su altre abitazioni, né nello stesso comune né sul territorio nazionale.
Agevolazioni “prima casa” anche senza residenza e abitazione principale
L’Agenzia conferma che, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, l’immobile non deve necessariamente essere destinato ad abitazione principale e non è richiesto il trasferimento della residenza nel comune in cui si trova la casa acquistata.
Questo rappresenta un punto di particolare rilievo per i lavoratori all’estero, spesso impossibilitati a stabilire la propria residenza in Italia.
Il fondamento normativo dell’agevolazioni prima casa
La disciplina di riferimento è contenuta nel Testo Unico dell’Imposta di Registro, in particolare nella Nota II-bis dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986.
Tale normativa è stata modificata dal Decreto-legge n. 69/2023 (articolo 2, comma 1), con l’obiettivo di favorire l’acquisto di abitazioni in Italia da parte di soggetti trasferiti all’estero per motivi lavorativi.
Requisiti aggiornati dopo il Dl n. 69/2023
Alla luce delle modifiche normative, lo sconto sull’imposta di Registro risulta più facilmente accessibile per chi lavora all’estero.
In particolare, per beneficiare dell’agevolazione è necessario che il soggetto:
- abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni;
- abbia trasferito la propria residenza all’estero per motivi di lavoro, anche autonomo;
- acquisti l’immobile in uno dei comuni previsti dalla norma, ossia:
- il comune di nascita;
- il comune dell’ultima residenza in Italia;
- il comune in cui ha svolto la propria attività prima del trasferimento.
Il superamento del requisito della cittadinanza
Come chiarito dalla circolare n. 3/2024, l’intervento normativo ha sganciato il beneficio dal requisito della cittadinanza, attribuendo rilievo esclusivamente alla presenza dei requisiti oggettivi previsti dalla legge.
Pertanto, ciò che conta non è tanto lo status formale del contribuente, quanto il collegamento effettivo con il territorio italiano e la motivazione lavorativa del trasferimento all’estero.
Le ulteriori condizioni della Nota II-bis
Restano comunque ferme le condizioni generali previste per l’agevolazione “prima casa”, tra cui:
- assenza di altri immobili acquistati con agevolazioni “prima casa”;
- assenza di diritti reali (proprietà, usufrutto, uso o abitazione) su altre abitazioni situate nello stesso comune o sul territorio nazionale.
Il concetto di “attività” include anche lo studio
Nel completare il quadro interpretativo, l’Agenzia richiama la circolare n. 2/1994, la quale ha chiarito che il termine “attività” deve essere inteso in senso ampio.
In particolare, rientrano nel concetto di attività anche:
- le attività di studio;
- il volontariato;
- le attività sportive, anche se svolte senza remunerazione.
Tale interpretazione è stata successivamente confermata dalla circolare n. 19/2001.
Agevolazioni prima casa per studenti
Alla luce del quadro normativo e di prassi, l’Agenzia delle Entrate conclude che il contribuente può legittimamente beneficiare delle agevolazioni “prima casa”, in quanto l’immobile acquistato è situato nel comune in cui ha svolto l’intero percorso scolastico e universitario.
In sintesi:
- lo studio è considerato a tutti gli effetti “attività” rilevante;
- non è necessario trasferire la residenza;
- l’immobile non deve essere abitazione principale.
Una conferma importante che rafforza la tutela fiscale per i cittadini che, pur lavorando all’estero, mantengono un legame concreto e documentabile con l’Italia.