La riforma del reddito di lavoro autonomo introdotta dal Dlgs n. 192/2024 ha profondamente modificato i criteri di determinazione dell’imponibile fiscale. Tuttavia, tali novità non producono effetti retroattivi sui crediti edilizi acquistati prima della sua entrata in vigore.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 6 del 16 gennaio 2026, il differenziale positivo (aggio) derivante dall’acquisto di crediti d’imposta edilizi a un prezzo inferiore al valore nominale costituisce reddito di lavoro autonomo imponibile ai fini Irpef e Irap solo a partire dal 2024. I crediti acquistati negli anni precedenti restano invece totalmente esclusi da tassazione, anche se utilizzati in compensazione dopo il 2024.
Il caso esaminato: l’interpello dell’associazione professionale
Il chiarimento nasce da un interpello presentato da un’associazione professionale di commercialisti e avvocati, che tra il 2022 e il 2025 ha acquistato da soggetti terzi crediti d’imposta derivanti dal Superbonus 110% a un prezzo inferiore al loro valore nominale.
Tali crediti:
- non derivano dall’attività professionale degli associati;
- sono stati utilizzati esclusivamente in compensazione fiscale, secondo la normativa vigente;
- hanno generato un aggio, ossia una differenza positiva tra valore nominale e costo di acquisto.
L’associazione ha quindi chiesto se, alla luce della riforma del 2024:
- l’agio fosse imponibile ai fini Irpef (per trasparenza ai singoli associati) e Irap;
- l’eventuale imponibilità riguardasse anche i crediti acquistati prima del 2024, ma utilizzati successivamente.
La posizione dell’associazione e il confronto con l’Agenzia
Secondo l’istante, l’agio:
- non dovrebbe mai essere imponibile, poiché non collegato all’attività professionale;
- in ogni caso, non dovrebbe essere tassato per i crediti acquistati prima del 2024.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, giunge a una conclusione solo parzialmente coincidente, introducendo una netta distinzione temporale basata sulla riforma normativa.
La riforma del 2024 e il principio di onnicomprensività
Lo spartiacque è rappresentato dal Dlgs n. 192/2024, che ha riscritto l’articolo 54 del Tuir, introducendo per il reddito di lavoro autonomo il principio di onnicomprensività, già previsto per il lavoro dipendente.
In base a tale principio:
- tutte le somme e i valori percepiti in relazione all’attività professionale concorrono alla formazione del reddito;
- rientrano anche componenti non direttamente derivanti dalla prestazione, ma comunque connesse alla gestione economica dell’attività;
- anche le spese sostenute, come l’acquisto dei crediti d’imposta, assumono rilevanza fiscale.
Si tratta di un criterio molto più ampio rispetto al passato, che consente di attrarre a tassazione componenti prima considerate fiscalmente irrilevanti.
Agio sui crediti edilizi: trattamento fiscale prima e dopo il 2024
L’Agenzia ricostruisce l’evoluzione normativa chiarendo che:
- fino al 2023, l’agio derivante dall’acquisto di crediti edilizi non costituiva reddito imponibile;
- dal 2024, lo stesso agio concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, in applicazione del principio di onnicomprensività.
Pertanto, la tassazione scatta solo per i crediti acquistati dal 2024 in poi.
Imputazione temporale: criterio di cassa e utilizzo in compensazione
Un ulteriore aspetto centrale riguarda il momento impositivo, disciplinato dal criterio di cassa, che regola il reddito di lavoro autonomo.
In particolare:
- il costo di acquisto del credito rileva fiscalmente nell’anno in cui la spesa è sostenuta;
- il valore nominale del credito rileva nell’anno di effettivo utilizzo in compensazione.
Questo schema, già illustrato nella risposta n. 472/2023, viene confermato anche nel caso in esame.
Effetti pratici ai fini Irpef e Irap
Applicando tali principi:
- ai fini Irpef, le spese sostenute nel 2024 e 2025 per l’acquisto dei crediti rilevano nei rispettivi periodi d’imposta;
- il valore nominale dei crediti incide sul reddito negli anni in cui le singole rate vengono utilizzate in compensazione;
- ai fini Irap, il medesimo meccanismo si applica, poiché per le associazioni professionali la base imponibile segue quella del reddito di lavoro autonomo.
Crediti acquistati prima del 2024: esclusione totale dalla tassazione
Sul secondo quesito, l’Agenzia fornisce un chiarimento netto e favorevole ai contribuenti:
i crediti d’imposta acquistati fino al 31 dicembre 2023:
- non generano reddito imponibile;
- restano esclusi da Irpef e Irap, anche se utilizzati in compensazione dal 2024 in avanti;
- mantengono quindi non tassabile l’agio maturato.
La risposta dell’Agenzia
La risposta n. 6/2026 dell’Agenzia delle Entrate conferma che la riforma del reddito di lavoro autonomo non ha effetti retroattivi e introduce una chiara linea di demarcazione:
- agio non tassabile per i crediti acquistati fino al 2023;
- agio tassabile per i crediti acquistati dal 2024, in applicazione del principio di onnicomprensività.
Un chiarimento di rilievo per professionisti e associazioni che operano nel mercato dei crediti edilizi, utile a prevenire errori dichiarativi e contenziosi futuri.