L’acquisto di un credito d’imposta derivante da Deferred Tax Assets (DTA) consente esclusivamente l’incasso del rimborso, escludendo sia la compensazione tramite modello F24 sia la successiva cessione a terzi.
Il nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate
Con la risoluzione n. 73, l’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi sulla disciplina dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA), fornendo importanti chiarimenti in merito al loro trattamento quando vengono ceduti a soggetti terzi.
Il documento di prassi interviene rettificando parzialmente quanto affermato nella precedente risoluzione n. 32 del 15 maggio 2025, precisando che l’acquisto di un credito DTA richiesto a rimborso limita in modo significativo i diritti del cessionario.
Effetti dell’acquisto: stop a compensazione e ulteriore cessione
Secondo i nuovi chiarimenti:
- il cessionario non può procedere a una nuova cessione del credito acquisito;
- il credito non è utilizzabile in compensazione tramite modello F24;
- l’unica facoltà riconosciuta al cessionario è la monetizzazione, ossia l’incasso delle somme rimborsate dall’Erario.
In altri termini, l’acquisto di un credito DTA chiesto a rimborso trasforma il credito stesso in una mera posizione finanziaria, priva di ulteriori utilizzi fiscali.
Origine dei chiarimenti: le richieste degli operatori
Le precisazioni dell’Agenzia fanno seguito a numerosi quesiti presentati da operatori economici in relazione:
- all’acquisto di crediti derivanti dalla trasformazione delle DTA ai sensi dell’articolo 44-bis del DL n. 34/2019;
- alla possibilità di compensare o cedere ulteriormente la parte di credito non utilizzata dal cessionario.
Le DTA rappresentano attività iscritte in bilancio che consentono alle imprese di ridurre il carico fiscale futuro; la loro trasformazione in crediti d’imposta ha reso questi strumenti particolarmente rilevanti anche in ottica finanziaria.
Il quadro normativo di riferimento
L’Agenzia richiama la disciplina contenuta nell’articolo 44-bis, comma 2, del DL n. 34/2019, secondo cui i crediti DTA possono essere:
- utilizzati in compensazione;
- ceduti;
- chiesti a rimborso.
La cessione avviene secondo le regole stabilite dagli:
- articoli 43-bis (cessione dei crediti d’imposta);
- 43-ter (cessione delle eccedenze all’interno del gruppo),
entrambi contenuti nel DPR n. 602/1973.
Cessione a soggetti esterni al gruppo
Un passaggio centrale riguarda i rapporti al di fuori del perimetro di gruppo. In questi casi, la normativa prevede che:
- i crediti DTA possano essere ceduti solo se preventivamente richiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi;
- tale condizione rappresenti un vincolo essenziale per la validità della cessione.
Il principio ribadito dalla risoluzione n. 73/2025
Richiamando l’articolo 43-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973, l’Agenzia chiarisce definitivamente che il cessionario:
- non può trasferire ulteriormente il credito acquistato;
- non può utilizzarlo in compensazione, neppure parzialmente;
- può esclusivamente incassare il rimborso riconosciuto dall’Amministrazione finanziaria.
Si consolida così il principio per cui la richiesta di rimborso “cristallizza” il credito, escludendo qualsiasi forma di circolazione o utilizzo fiscale successivo
Tutela dei comportamenti pregressi
In chiusura, l’Agenzia introduce una clausola di salvaguardia:
restano validi e non sanzionabili i comportamenti difformi adottati dai contribuenti fino alla data di pubblicazione della risoluzione n. 73/2025, in linea con quanto precedentemente indicato nella risoluzione n. 32/2025.
Chiarimenti e operatività
Alla luce dei nuovi chiarimenti, per i soggetti interessati all’acquisto di crediti DTA è fondamentale considerare che:
- l’operazione ha natura puramente finanziaria;
- non genera benefici fiscali diretti per il cessionario;
- la valutazione economica del credito deve tenere conto esclusivamente dei tempi e della certezza del rimborso.
La monetizzazione si conferma, quindi, l’unica strada percorribile.