Il quadro normativo sulla tassazione del gas naturale si arricchisce di un tassello fondamentale. Con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze del MEF e in attesa di approdo in Gazzetta Ufficiale, vengono definiti in modo puntuale ruoli, obblighi e responsabilità di venditori, autoconsumatori e gestori delle infrastrutture di trasporto.
Il provvedimento attua quanto previsto dal Dlgs n. 43/2025, completando la riforma introdotta nel Testo Unico delle Accise (Dlgs n. 504/1995) e rendendo pienamente operative le modifiche agli articoli 26, 26-bis, 26-ter, 26-quater e 26-quinquies.
Un decreto attuativo atteso sulle accise del gas naturale
Il decreto rappresenta un passaggio chiave per l’intero comparto, poiché disciplina in maniera organica:
- procedure autorizzative per l’accesso all’attività;
- obblighi dichiarativi periodici;
- modalità di versamento dell’accisa;
- poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
L’obiettivo è garantire maggiore trasparenza, tracciabilità dei flussi di gas e allineamento tra consumi effettivi e prelievo fiscale, riducendo contenziosi e squilibri nei conguagli.
Autorizzazione preventiva e denuncia all’ADM
Per operare nel settore, tutti i soggetti obbligati sono tenuti a presentare una denuncia preventiva all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM).
La comunicazione deve contenere:
- dati identificativi del soggetto e della sede legale;
- volumi stimati di gas ceduto o autoconsumato;
- informazioni tecniche sugli impianti.
Per gli autoconsumatori sono richiesti ulteriori dettagli, tra cui:
- modalità di approvvigionamento del gas;
- presenza di impianti di stoccaggio;
- eventuale uso promiscuo del gas (industriale, civile, produzione energetica).
L’ADM può sospendere l’istruttoria per richiedere integrazioni documentali o revocare l’autorizzazione in caso di irregolarità gravi o perdita dei requisiti.
Cauzione parametrata ai volumi e meccanismo dinamico
Uno degli elementi più rilevanti della riforma è l’introduzione di una cauzione obbligatoria, determinata dall’ADM in misura pari al 15% dell’accisa annua stimata.
La garanzia non è statica:
- viene aggiornata periodicamente sulla base della media dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti;
- riflette l’andamento reale dei consumi e del debito d’imposta.
Questo sistema consente allo Stato di rafforzare la tutela del credito erariale, mantenendo al contempo una maggiore aderenza alla realtà operativa degli operatori.
Versamenti delle accise sul gas naturale basati sui consumi effettivi
Il decreto rivede profondamente anche il meccanismo di versamento dell’accisa.
Gli acconti mensili sono ora calcolati su dati concreti:
- per i venditori, sui quantitativi indicati nelle bollette o fatture emesse nel mese precedente;
- per gli autoconsumatori, sui volumi effettivamente utilizzati.
Questo approccio riduce gli scostamenti rispetto al dovuto e limita il ricorso a conguagli rilevanti a fine periodo.
Dichiarazione semestrale e standardizzazione delle misure
La tradizionale dichiarazione annuale viene sostituita da una dichiarazione semestrale, da presentare nei mesi di marzo e settembre.
Nella dichiarazione devono confluire:
- consumi suddivisi per ambito territoriale;
- destinazioni d’uso del gas;
- aliquote applicate;
- acconti versati.
Il decreto chiarisce inoltre che i quantitativi devono essere espressi in condizioni standard (15 °C e 1,01325 bar), uniformando i criteri di misurazione e facilitando le attività di controllo.
Rafforzamento dei poteri di controllo dell’ADM
Il nuovo assetto attribuisce all’Agenzia delle dogane e dei monopoli un ruolo ancora più centrale.
L’ADM può:
- verificare la completezza e la coerenza della documentazione;
- effettuare ispezioni presso impianti e sedi operative;
- analizzare la composizione delle miscele di gas;
- incrociare i dati dei soggetti obbligati con quelli dei vettorianti, ovvero i gestori delle reti di trasporto.
In caso di accisa versata in misura insufficiente, l’Agenzia può emettere un avviso di pagamento ed eventualmente procedere all’escussione della cauzione.