Con Sentenza 10 luglio 2007, n. 67, la Commissione tributaria provinciale di Treviso si è espressa in merito all’applicazione delle previsioni contenute nell’articolo 12, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), in base alle quali il contribuente interessato ad una verifica fiscale ha il diritto di sapere la “ragione” della verifica ed il suo oggetto.
Nello specifico, i Giudici hanno concluso che il termine “ragione” deve essere inteso come “motivazione”, con la conseguenza che nell’ipotesi in cui il processo verbale di constatazione non individui le motivazioni che giustificano la verifica fiscale effettuata nei confronti del contribuente, sono completamente inutilizzabili gli elementi di prova che emergono dal verbale medesimo.
Ulteriore conseguenza è l’illegittimità degli atti di accertamento che su tali elementi si fondano.
Fonte: www.seac.it
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