L’INPS con Messaggio 2 maggio 2005, n. 17078, ha precisato che per gli incaricati alla vendita a domicilio, l’imponibile previdenziale da considerare è dato dall’importo delle provvigioni al netto della deduzione forfetaria per spese di produzione del 22%, a cui va sottratto l’importo di euro 5.000,00 esente da contribuzione.
Pertanto, il limite di euro 5.000,00 fissato a partire dal 2004 dall’art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 per l’insorgenza dell’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata INPS per tali soggetti, va inteso come limite di reddito previdenziale, al netto della deduzione del 22%.
Fonte: www.seac.it