Con Risoluzione 20 marzo 2009, n. 69, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i trasferimenti di immobili a uso abitativo posti in essere da una società di cartolarizzazione a favore di un’azienda speciale di un Comune non usufruiscono di alcuna agevolazione fiscale ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
L’Amministrazione finanziaria ha infatti precisato che le società di cartolarizzazione, stante la natura tipicamente finanziaria dell’attività svolta, non sono qualificabili come imprese di costruzione e che tali trasferimenti immobiliari non sono attuativi del programma pubblico di edilizia residenziale di cui al Titolo IV della Legge n. 865/1971.
Fonte: www.seac.it
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