NULL
Altre Novità
1 Gennaio 1970

Termini per la domanda di rimborso per maggiori acconti d’imposta: Sentenza della Cassazione

Scarica il pdf

Con Sentenza 15 settembre 2006, n. 20057, la Corte di Cassazione si è espressa in merito al termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso dei maggiori acconti d’imposta versati. In particolare, è stato disposto che il citato termine decorre:

· dal versamento del saldo, quando l’importo versato in acconto risulta superiore:

o all’importo del tributo complessivamente dovuto nel momento di versamento del saldo,

o ovvero alla successiva determinazione del debito fiscale;

· dal momento di versamento dei singoli acconti, quando gli stessi siano maggiori a quanto effettivamente dovuto o addirittura non siano dovuti.

Fonte:  www.seac.it
Articolo pubblicato in data 3.10.2006

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
13 Febbraio 2026
Global minimum tax 2026: approvato il modello per la dichiarazione annuale

https://open.spotify.com/episode/3l6UOUwvpUKXdD1e1gqpWT?si=9wxIOiRGT_iH_dZyDZVoiA I...

13 Febbraio 2026
L’IVA è al 4% per l’acquisto del veicolo adattato con patente speciale

...

13 Febbraio 2026
Tre nuove causali contributo per gli enti bilaterali

...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto








    NULL
    Novità Irpef - Ires

    Termini per la domanda di rimborso per maggiori acconti d’imposta: Sentenza della Cassazione

    Scarica il pdf

    Con Sentenza 15 settembre 2006, n. 20057, la Corte di Cassazione si è espressa in merito al termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso dei maggiori acconti d’imposta versati. In particolare, è stato disposto che il citato termine decorre:

    · dal versamento del saldo, quando l’importo versato in acconto risulta superiore:

    o all’importo del tributo complessivamente dovuto nel momento di versamento del saldo,

    o ovvero alla successiva determinazione del debito fiscale;

    · dal momento di versamento dei singoli acconti, quando gli stessi siano maggiori a quanto effettivamente dovuto o addirittura non siano dovuti.

    Fonte:  www.seac.it
    Articolo pubblicato in data 3.10.2006

     

    Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

    Articoli correlati
    13 Febbraio 2026
    Global minimum tax 2026: approvato il modello per la dichiarazione annuale

    https://open.spotify.com/episode/3l6UOUwvpUKXdD1e1gqpWT?si=9wxIOiRGT_iH_dZyDZVoiA I...

    13 Febbraio 2026
    L’IVA è al 4% per l’acquisto del veicolo adattato con patente speciale

    ...

    13 Febbraio 2026
    Tre nuove causali contributo per gli enti bilaterali

    ...

    Affidati ad un professionista
    Richiedi una consulenza con un nostro esperto