NULL
Altre Novità
12 Gennaio 2008

TARSU sulle aree destinate a parcheggio: Sentenza della Corte di Cassazione

Scarica il pdf

Con Sentenza 21 dicembre 2007, n. 27045, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla validità di clausole contrattuali che esonerino il gestore di aree destinate a parcheggio dal pagamento della TARSU.

Secondo i giudici la clausola che esonera il gestore del parcheggio dal pagamento della TARSU non è valida. L’imposta è infatti dovuta per l’occupazione o la detenzione delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, e risulta indisponibile. Tale previsione può essere derogata solo con regolamento comunale e non mediante il contratto con il quale il Comune dà in concessione il parcheggio al soggetto gestore.

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
11 Settembre 2026
Crisi d’impresa, cessione e debiti fiscali: esonero confermato

Nella crisi d'impresa la cessione di un’azienda nell’ambito di un accordo di...

11 Settembre 2026
Zes Unica e investimenti: il leasing prima della comunicazione

Il credito d’imposta Zes Unica può essere riconosciuto anche per un investimento...

11 Settembre 2026
Pensione tedesca esente: niente Irpef in Germania e neppure in Italia

La parte di pensione di sicurezza sociale tedesca che risulta esente in Germania sulla...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto