Con Sentenza n. 381/6/09, la CTP di Palermo ha statuito che, ai fini della TARSU, il regolamento comunale che preveda l’applicazione di tariffe significativamente differenziate tra alberghi e civili abitazioni, assoggettando i primi ad un importo notevolmente superiore a quello delle seconde, deve essere adeguatamente motivato.
In caso contrario, tale regolamento va disapplicato, determinando l’illegittimità anche degli eventuali atti impositivi adottati sulla scorta del medesimo regolamento viziato, e si applicherà l’imposta ordinaria prevista per le abitazioni.
Fonte: www.seac.it
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