Con Ordinanza 8 gennaio 2010, n. 149, la Corte di Cassazione ha statuito che l’atto notorio può essere ammesso nel contenzioso tributario non con valenza di piena prova, bensì solo di indizio.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che il processo deve svolgersi nell’effettivo contraddittorio delle parti, vale a dire che le prove devono formarsi nel corso del giudizio; pertanto, l’atto notorio, che è una dichiarazione resa dal soggetto innanzi ad un pubblico ufficiale, non può assumere valore di prova e risulta, quindi, inidoneo a dimostrare la congruenza tra costi e ricavi.
Fonte: www.seac.it
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