Con Sentenza 18 settembre 2009, n. 20096, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in materia di Registro, l’agevolazione prevista per i passaggi di proprietà di beni di interesse artistico, storico e architettonico non può essere applicata in via analogica alle imposte ipotecarie e catastali, non essendo sufficiente la previsione di una base imponibile comune per i tributi considerati.
Infatti, il beneficio secondo cui l’imposta di registro si applica nella misura fissa prevista non può essere esteso ad altri tributi, in virtù del criterio di stretta legalità-tassatività che caratterizza i trattamenti fiscali di favore ed a fronte dell’assenza di una norma speciale che preveda l’agevolazione richiamata alle imposte ipotecarie e catastali.
Fonte: www.seac.it
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