Con Risoluzione 21 giugno 2007, n. 141, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al regime fiscale applicabile al trasferimento del diritto di proprietà di un immobile a seguito di sentenza costituiva emessa ai sensi dell’art. 2932, C.c.
La Sentenza sostituisce e pertanto produce gli stessi effetti del contratto traslativo della proprietà che il promissario venditore si era impegnato a concludere. Tuttavia, l’Agenzia fa notare come il comma 497, Legge n. 266/2005 richiede, per l’applicazione del regime sostitutivo in base alla rendita catastale dell’immobile, che tale opzione sia dichiarata al notaio all’atto della cessione.
Pertanto, la lettera della disposizione, “porta ad escludere che la stessa possa applicarsi anche a fattispecie diverse, nelle quali non interviene la figura del notaio“.
Fonte: www.seac.it
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