Con Sentenza 3 marzo 2010, n. 5050, la Corte di cassazione, confermando l’orientamento già espresso dall’Amministrazione finanziaria nella Risoluzione n. 89/2001 e nella Circolare n. 98/2000, ha affermato l’indeducibilità della sanzione Antitrust irrogata ad un’impresa a seguito della violazione di uno specifico divieto.
Secondo i giudici, infatti, avvallare la deducibilità di detta somma “.significherebbe neutralizzare interamente la ratio punitiva della penalità, trasformandola in un risparmio d’imposta, cioè in un premio per le imprese che abbiano agito in violazione delle norme antitrust”.
Fonte: www.seac.it
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