Con Circolare 2 febbraio 2007, n. 4, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni in materia di chiusura delle liti fiscali pendenti.
In particolare, viene ribadito che:
- l’omesso versamento delle rate successive alla prima non rende la definizione inefficace, dato che la stessa si considera perfezionata dopo il pagamento della prima rata;
- in caso di omesso pagamento di una o più rate successive, non può essere notificato al contribuente il diniego della sanatoria, ma occorre procedere alla riscossione mediante iscrizione a ruolo;
- in caso di diniego della sanatoria da parte dell’Ufficio, per irregolarità della domanda di definizione o di omesso integrale pagamento di quanto dovuto o della prima rata, qualora il diniego non sia stato impugnato e i termini per impugnarlo non pendano più, al contribuente spetta il rimborso delle somme versate.
In tale ultima ipotesi, prima di procedere al rimborso, gli uffici devono verificare la possibilità di effettuare una compensazione volontaria ex art. 28-ter, D.P.R. n. 602/73, qualora il beneficiario risulti iscritto a ruolo.
Fonte: www.seac.it
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