Con Risoluzione 19 marzo 2008, n. 119, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nei concorsi a premio si deve applicare la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, di cui all’articolo 30, DPR n. 600/1973, sul valore dei premi assegnati ai vincitori del concorso, anche se inferiori all’importo di euro 25,82.
L’Amministrazione fiinanziaria ha, inoltre, specificato che la ritenuta alla fonte non si applica solo se il valore complessivo dei premi nelle operazioni a premi (diversi dai suddetti concorsi a premio), non supera il limite di 25,82 euro.
Fonte: www.seac.it
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