Con Sentenza 19 gennaio 2010, n. 698, la Corte di Cassazione ha stabilito che, qualora il contribuente subisca danni per il mancato o ritardato annullamento in autotutela dell’atto impositivo illegittimo, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a risarcire i danni medesimi. Questi ultimi, in particolare, si concretizzano, per il privato, nell’affrontare spese legali e di altro genere per proporre ricorso, al fine di ottenere l’annullamento dell’atto.
Il contribuente può citare in giudizio l’Amministrazione per ottenere il risarcimento del danno direttamente all’ufficio periferico delle imposte che ha ignorato la sua richiesta in via di autotutela.
Fonte: www.seac.it
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