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12 Novembre 2010

Ripresa degli adempimenti tributari per la popolazione colpita dal disastro ferroviario di Viareggio

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Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 novembre 2010, sono state definite le modalità di ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta a seguito dell’incidente ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009.

L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3834 del 22 dicembre 2009 aveva previsto, nella zona interessata dal disastro, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti delle imposte IRPEG, IRES, IRPEF e IRAP fino al 31 dicembre 2010.

Nel Provvedimento è precisato che i soggetti che avrebbero dovuto presentare le dichiarazioni fiscali nei termini compresi nel periodo di sospensione (29 giugno 2009 – 31 dicembre 2010) dovranno assolvere tale adempimento entro il 31 gennaio 2011. Inoltre, l’importo del saldo delle imposte dovute per i periodi d’imposta 2009 (e in alcune ipotesi per il 2008) e l’importo degli acconti dovuti per l’anno d’imposta 2010, i cui termini di versamento sono scaduti nel periodo di sospensione, devono essere versati mediante un numero massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. La ripresa della riscossione dei tributi sospesi avviene, naturalmente, senza aggravio di sanzioni ed interessi.   

       

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