Con Risoluzione 12 novembre 2008, n. 435, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento fiscale applicabile alla scrittura privata autenticata di rinuncia a un legato.
Secondo l’Agenzia, qualora non vi sia stata in alcun modo un’accettazione da parte del destinatario della disposizione testamentaria, l’atto di rinunzia al legato è assoggettato a registrazione in termine fisso e ad imposta di registro in misura fissa.
Viceversa, qualora la rinunzia al legato interviene dopo l’accettazione espressa o tacita, l’atto di rinunzia va registrato con applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale e con registrazione in termine fisso.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale