Con Sentenza 3 febbraio 2010, n. 2424, la Corte di Cassazione ha chiarito che qualora l’Amministrazione finanziaria notifichi un avviso di rettifica integrativo, teso ad evidenziare le aliquote non riportate nell’atto originario, quest’ultimo viene caducato.
Infatti, se in un atto non vengono comunicate le aliquote, sussiste violazione del principio di chiarezza e precisione, tale da determinare la nullità dell’atto.
Ne consegue che non è possibile impugnare il primo atto, bensì sarà opportuno contestare l’atto successivo, che non ha natura integrativa, ma originaria.
Fonte: www.seac.it
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