NULL
Altre Novità
4 Luglio 2009

Rimborsi interessi non dovuti bollo auto: Risoluzione delle Entrate

Scarica il pdf

Con Risoluzione 25 giugno 2009, n. 167, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che al contribuente, che ha pagato interessi non dovuti relativi al bollo auto, spetta il rimborso, qualora l’importo da restituire per ciascuna vettura superi il limite di 12 euro.

Infatti, sussiste diritto al rimborso in quanto gli interessi pagati e non dovuti configurano indebito; inoltre, il limite minimo previsto per la restituzione deve essere calcolato per ogni singola posizione, ossia per ciascuna automobile.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
11 Settembre 2026
Crisi d’impresa, cessione e debiti fiscali: esonero confermato

Nella crisi d'impresa la cessione di un’azienda nell’ambito di un accordo di...

11 Settembre 2026
Zes Unica e investimenti: il leasing prima della comunicazione

Il credito d’imposta Zes Unica può essere riconosciuto anche per un investimento...

11 Settembre 2026
Pensione tedesca esente: niente Irpef in Germania e neppure in Italia

La parte di pensione di sicurezza sociale tedesca che risulta esente in Germania sulla...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto