Con Sentenza 18 dicembre 2008, n. 29647, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di ripartizione, tra soggetti coobbligati, del pagamento di un’imposta riguardante un unico strumento negoziale.
Secondo i giudici, qualora il coobbligato ritenga di aver versato più della sua parte d’imposta dovuta, può rivolgersi solo agli altri soggetti coobbligati (e non all’Amministrazione finanziaria) per riottenere il pagamento della parte eccedente la quota di sua competenza.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale