Con Circolare 31 marzo 2010, n. 17, l’Agenzia delle Entrate, a fronte delle modifiche al Codice di procedura civile in virtù della Legge 18 giugno 2009, n. 69, ha fornito alcuni chiarimenti relativamente all’impatto di tali novità sul contenzioso tributario.
In particolare, si evidenziano le principali novità:
- la condanna alle spese del giudizio della parte vittoriosa che in precedenza aveva rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta di conciliazione, in caso di accoglimento giudiziale della domanda in misura non superiore alla suddetta proposta;
- l’esplicita indicazione nella motivazione della sentenza delle “altre gravi ed eccezionali ragioni” che inducono a compensare le spese giudiziali;
- le parti possono depositare memorie scritte, ogniqualvolta il giudice decida di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio;
- la riduzione del termine “lungo” di impugnazione (decorrente dalla pubblicazione della sentenza) da un anno a sei mesi.
Le modifiche devono applicarsi ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data dell’entrata in vigore della Legge n. 69/2009, fissata al 4 luglio 2009.
Fonte: www.seac.it
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