Con Risoluzione 9 gennaio 2006, n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’istituto cautelare del “fermo amministrativo” di autoveicoli può essere riattivato, in virtù del disposto dell’art. 3, comma 41, D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2005.
La sospensione dell’utilizzazione della misura cautelare si era resa necessaria in seguito ad un’Ordinanza del Consiglio di Stato (n. 3259/2004), che aveva escluso tale possibilità poiché non era ancora stato adottato il regolamento attuativo della disciplina del “fermo amministrativo”, previsto dall’art. 86, D.P.R. n. 602/1973.
Ora il citato comma 41 consente al concessionario, fino al momento dell’adozione del relativo decreto attuativo, di eseguire il fermo, nel rispetto delle previsioni contenute nel Decreto del Ministero delle Finanze n. 503/1998.
Fonte: www.seac.it