Con Sentenza n. 58/26/08, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha stabilito che la rettifica dei valori dichiarati in una compravendita immobiliare, da parte dell’Agenzia del Territorio, non può essere basata su clausole valutative di mero stile.
L’accertamento dei valori dichiarati è, pertanto, considerato legittimo se, così come previsto dal comma 3, articolo 51, D.P.R. n. 131/1986, l’ufficio tecnico erariale (Ute) effettua i controlli “avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto o a quella in cui se ne produce l’effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili..“.
La stima tecnica, così come già affermato in una precedente decisione della Corte di Cassazione, non costituisce di per sé elemento di prova a sostegno del maggior valore accertato in quanto proveniente da un ufficio dell’Amministrazione finanziaria e non da un soggetto al di sopra le parti.
Fonte: www.seac.it
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