Con Sentenza 29 aprile 2009, n. 10028, la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il calcolo induttivo del reddito con effetto retroattivo se con l’utilizzo dei nuovi indici di capacità contributiva il reddito risulta più elevato di quello che si sarebbe ottenuto applicando i vecchi parametri.
Secondo la Suprema Corte, che nel caso di specie era chiamata ad esprimersi sul caso di un contribuente al quale l’Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di rettifica del reddito conseguito nel 1989, calcolato induttivamente sulla base dei D.M. del 1992, “l’applicazione retroattiva del redditometro non è valida se si utilizza una normativa diversa di calcolo, con differenti parametri di base e nuovi coefficienti di valutazione”.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale