Con Sentenza n. 85/5/08, depositata in data 11 dicembre 2008, la CTP di Trento ha stabilito che, al fine di garantire l’esercizio di difesa, gli atti a cui si fa riferimento nella motivazione devono essere allegati e notificati insieme agli avvisi di accertamento.
La Commissione ha inoltre precisato che la procura conferita al difensore, qualora venisse rilasciata su foglio separato, è valida ed efficace solo se il foglio è appuntato al ricorso, numerato progressivamente e fa espressa indicazione del ricorso cui si riferisce; unica eccezione è il caso di successiva regolare designazione del difensore.
Fonte: www.seac.it
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