Con Risoluzione 5 luglio 2007, n. 153, l’Agenzia delle Entrate si esprime in merito all’applicabilità ai registri contabili delle armerie e dei depositi esplosivi delle tipiche imposte e tasse che colpiscono la bollatura di tale tipologia di documenti.
In particolare, l’Amministrazione chiarisce che non essendo tali registri bollati secondo le disposizioni di cui all’articolo 2215, codice civile, la loro bollatura, che è fatta ad opera delle questure e non dell’ufficio del registro delle imprese o del notaio, non è assoggettata:
- né alla tassa di concessione governativa;
- né all’imposta di bollo.
Fonte: www.seac.it
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