Con Sentenza 88/04/09, la CTR Emilia Romagna ha stabilito che, ai fini dell’applicazione del redditometro, può essere considerata la rilevazione di uno scostamento non inferiore al 25% in due periodi di imposta, a nulla rilevando che tali periodi diversi da quello accertato, considerati ai sensi dell’ultimo periodo art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600/73, non siano accertabili per la decadenza disciplinata dall’art. 43, D.P.R. n. 600/73.
I giudici hanno sostenuto che tale tesi non si fonda “su una quantificazione di componenti positivi e negativi di reddito ma sugli indici di capacità contributiva“.
Fonte: www.seac.it
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