Con Sentenza 29 aprile 2008, n. 10826, le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione hanno stabilito che il contribuente che vuole richiedere i danni al Comune quando questi, per riscuotere l’ICI, non ha seguito la procedura “classica” ma si è rivolto a degli avvocati addebitandogli le parcelle, deve rivolgersi al giudice ordinario e non alle commissioni tributarie.
Pertanto, se l’Amministrazione finanziaria, compreso il Comune, per riscuotere i tributi si avvalgono dell’ausilio di avvocati e poi riversano sui cittadini le spese di assistenza legale prestata dagli stessi, la competenza della controversia non è giurisdizione esclusiva della Commissioni tributarie ma la cognizione spetta, invece, al giudice tributario.
Fonte: www.seac.it
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