NULL
Altre Novità
21 Marzo 2009

Ravvedimento scontato anche per le violazioni ante 29 novembre 2008

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 10/E del 19 marzo 2009, chiarisce che le nuove misure delle sanzioni ridotte per il ravvedimento operoso, introdotte dal D.L. n. 185/2008 (decreto anticrisi), trovano applicazione dalle regolarizzazioni effettuate dal 29 novembre 2008 – data di entrata in vigore del decreto – anche se riguardanti violazioni commesse prima di tale data.

Queste le nuove misure delle sanzioni ridotte attualmente in vigore:

  • sanzione pari al 2,5% (1/12 del 30% corrispondente alla sanzione intera) dell’importo non versato qualora la regolarizzazione avvenga entro 30 giorni;
  • sanzione pari al 3% (1/10 del 30% corrispondente alla sanzione intera) dell’importo non versato qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo comprensivo degli interessi moratori, calcolati al tasso legale, e della sanzione come sopra determinata.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
22 Settembre 2023
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: cos’è. L’imposta di bollo è...

22 Settembre 2023
Impresa Sociale: la disciplina generale

Le imprese sociali rientrano nell’ambito degli enti del Terzo settore e...

22 Settembre 2023
Tassazione di favore anche con trasferte occasionali

Il 12 settembre 2023, si è affrontata la questione della tassazione di favore per un...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto