NULL
Altre Novità
21 Marzo 2009

Ravvedimento scontato anche per le violazioni ante 29 novembre 2008

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 10/E del 19 marzo 2009, chiarisce che le nuove misure delle sanzioni ridotte per il ravvedimento operoso, introdotte dal D.L. n. 185/2008 (decreto anticrisi), trovano applicazione dalle regolarizzazioni effettuate dal 29 novembre 2008 – data di entrata in vigore del decreto – anche se riguardanti violazioni commesse prima di tale data.

Queste le nuove misure delle sanzioni ridotte attualmente in vigore:

  • sanzione pari al 2,5% (1/12 del 30% corrispondente alla sanzione intera) dell’importo non versato qualora la regolarizzazione avvenga entro 30 giorni;
  • sanzione pari al 3% (1/10 del 30% corrispondente alla sanzione intera) dell’importo non versato qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo comprensivo degli interessi moratori, calcolati al tasso legale, e della sanzione come sopra determinata.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
7 Febbraio 2025
Holding: cos’è.

Una holding (società madre o parent) è una società che controlla, tramite quote o...

7 Febbraio 2025
Controlli automatici sulle dichiarazioni: nuovi codici

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 5 del 24 gennaio 2025, ha introdotto...

7 Febbraio 2025
Credito d’Imposta al 100% per la ZES Unica agricoltura e pesca

Le imprese beneficiarie possono consultare l’ammontare del credito d’imposta per la...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto