Con Circolare 23 dicembre 2009, n. 54, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in merito a quanto stabilito dal D.L. n. 223/2006, devono considerarsi doppi i termini di accertamento in presenza di violazioni che assumono rilevanza penale.
Pertanto, nelle suddette eventualità gli uffici fiscali possono notificare l’accertamento:
- entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- entro il 31 dicembre del decimo anno successivo in caso di mancata presentazione della dichiarazione.
Secondo l’Agenzia, infatti, l’ampliamento dei termini di accertamento è direttamente collegato all’obbligo di denuncia della violazione da parte dei verificatori e non all’esito del procedimento penale instaurato per effetto della denuncia di reato.
Fonte: www.seac.it
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