Con Sentenza n. 52/01/10 la CTP di Reggio Emilia ha sancito che per il recupero dell’agevolazione “prima casa” indebitamente fruita gli uffici possono legittimamente applicare il termine di decadenza triennale previsto per l’imposta di registro anche nel caso in cui l’acquisto originario fosse soggetto ad IVA.
Nel caso di specie, è stato respinto il ricorso di un contribuente, che aveva beneficiato dell’IVA agevolata in sede di acquisto di un immobile in costruzione ma non aveva dimostrato l’avvenuta ultimazione dei lavori entro i tre anni seguenti.
Fonte: www.seac.it
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