Con Sentenza 19 maggio 2009, n. 11620, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in merito al luogo di presentazione dei ricorsi o delle impugnazioni delle sentenze in materia tributaria, devono essere seguite le regole generali delle notificazioni dettate dal codice di procedura civile.
Pertanto, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso di un contribuente (si trattava in particolare di un’impugnazione di una sentenza), il quale aveva consegnato a mano il plico agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate.
Ai sensi dell’art. 330 c.p.c., infatti, il ricorrente avrebbe dovuto effettuare la notifica presso il procuratore costituito nel precedente grado di giudizio.
Fonte: www.seac.it
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