Con Risoluzione 9 giugno 2009, n. 145, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, qualora nel rogito notarile di trasferimento di un fabbricato non venga inserita la dichiarazione volta ad usare il meccanismo del prezzo-valore, tale dimenticanza non è sanabile attraverso un atto integrativo.
Infatti, la scelta di utilizzare come base imponibile ai fini delle imposte di registro e ipocatastali il valore catastale deve essere richiesta dalla parte acquirente al notaio, il quale ha l’obbligo di inserire la dichiarazione relativa nell’atto di cessione, onde garantire la certezza dei rapporti giuridici tra Amministrazione finanziaria e contribuente.
In difetto della dichiarazione di parte, l’Agenzia delle Entrate potrà esperire azione di accertamento.
Fonte: www.seac.it
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