Con Sentenza 12 luglio 2005, n. 14671, la Corte di Cassazione ha chiarito che la mancata presentazione nei termini del certificato attestante il possesso delle condizioni per fruire delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, dovuto a causa non imputabile al contribuente, non determina la decadenza dalle agevolazioni stesse.
Nel caso specifico, il rilascio del certificato in oggetto, da parte dell’Ente locale competente, oltre il termine triennale prescritto dalla Legge n. 604/1954, non giustifica la revoca dei benefici, in quanto il comportamento omissivo non è ascrivibile al soggetto obbligato.
Fonte: www.seac.it